IL DIRETTORE GENERALE
per  la  qualita'  dei  produttori  agroalimentari  e  la  tutela del
                             consumatore

  Visti  i  decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e
11  marzo 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale
rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato  «Agroqualita' -
Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.» con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata fino al 27 luglio
2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno»,
allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del
12 aprile 2002, protocollo n. 61921;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Dauno»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 23 aprile 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.1.», con sede in Roma, via Montebello n. 8,
con   decreto  23  aprile  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno»
registrata  con  il  regolamento  della Commissione CE n. 2325/97 del
14 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio
2002,  19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2003.