IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visti  i  decreti  ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000
con   i   quali   sono  state  determinate  le  classi  delle  lauree
specialistiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  aprile 2003 con il quale sono
stati   determinati  le  modalita'  e  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
citata legge n. 264;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  in  data  8  maggio  2003  che regolano la
immatricolazione  degli  studenti  stranieri a corsi universitari per
l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al
contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;
  Vista  l'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle  singole
universita'  con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3,
comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 264;
  Vista  la  nota  in  data  24  giugno 2003 con la quale il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il
proprio parere;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2003/2004 il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai
corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla
formazione  di  architetto  e  4/S  a ciclo unico, ovvero ai corsi di
laurea  in  architettura  (Tab.  XXX  O.D.U.), nonche' di disporre la
ripartizione dei posti stessi tra le universita';

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Limitatamente all'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea   afferenti   alle   classi 4  direttamente  finalizzati  alla
formazione  di  architetto  e  4/S  a ciclo unico, ovvero ai corsi di
laurea  in architettura (Tab. XXX O.D.U.) e' determinato in 9.284 per
gli  studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui
all'art.  26  della  legge  30  luglio 2002, n. 189, e in 431 per gli
studenti  non  comunitari residenti all'estero ed e' ripartito tra le
universita'  secondo la tabella, che costituisce parte integrante del
presente decreto.