IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
la  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e
integrato  dal  decreto  ministeriale  31  luglio  1997, n. 319 e, da
ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000,
n. 133;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 499/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 13 gennaio 2003 con il quale,
viste  le proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome e
le  successive  determinazioni  concordate con le regioni medesime in
merito  alla  valutazione  della compatibilita' delle proposte stesse
con  lo  sviluppo  complessivo  di tutte le aree interessate e con le
disposizioni  del  decreto  ministeriale  n.  527/1995  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono state approvate le proposte regionali
di  cui all'art. 6-bis di quest'ultimo decreto valide con riferimento
alla  domande  del  bando  del  «settore turistico-alberghiero» della
legge n. 488/1992 per l'anno 2002;
  Vista  la comunicazione prot. 973273 del 26 marzo 2003 del servizio
«incentivi  strutture  alberghiere»  della  regione  Campania, con la
quale viene segnalato che, a causa di alcuni errori materiali che non
hanno  consentito al Ministero una corretta trasposizione nel decreto
del 13 gennaio 2003 delle proposte contenute nella delibera regionale
del  5 dicembre  2002,  con  riferimento  al  detto decreto medesimo,
dall'attivita'   di   «stabilimenti,   impianti  e  servizi  termali,
sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia», devono
intendersi esclusi gli impianti sanitario-terapeutici, mentre, tra le
ulteriori  attivita'  ammissibili,  deve  intendersi ricompresa anche
quella  di  «impianti  e strutture ricreativi per il tempo libero», i
cui   stessi  punteggi  devono  intendersi  attribuiti  all'attivita'
«impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista»;
  Considerato  che  con  la  medesima citata nota la regione Campania
chiede  che  vengano  apportate  le  conseguenti rettifiche al citato
decreto ministeriale del 13 gennaio 2003;
  Ritenuto necessario apportare tali conseguenti rettifiche;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  Nell'allegato   2  al  decreto  ministeriale  del  13 gennaio  2003
concernente l'approvazione delle proposte regionali relative al bando
del  «settore  turistico-alberghiero»  della  legge  n.  488/1992 per
l'anno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, con
riferimento  alle  proposte della regione Campania, a causa di alcuni
errori materiali:
    a) nell'elenco    delle    ulteriori    attivita'    ammissibili,
relativamente  all'attivita'  «O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e
servizi   termali,   sanitario-terapeutici,  idrotermominerali  e  di
talassoterapia»  deve  intendersi specificato, con relativa nota, che
sono esclusi quelli sanitario-terapeutici;
    b) tra le ulteriori attivita' ammissibili deve intendersi inclusa
l'attivita' «O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi per il tempo
libero»;
    c) ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio  regionale, ove e'
riportata  la  citata  attivita' «O.92.33.F», deve intendersi inclusa
anche  l'attivita'  «O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici,
destinati al turista» con i medesimi punteggi attribuiti in relazione
alle tipologie dei programmi di investimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 maggio 2003
                                                 Il Ministro: Marzano