Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

Iniziative   per  il  sostegno  degli  studenti  universitari  e  per
                       favorirne la mobilita'

  1.   Al  fine  di  sopperire  alla  indifferibile  esigenza  ((  di
incentivare  l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, ))
di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti,
di  potenziare  la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di
incentivare  le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse
nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati
di  elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  per  le  finalita'  di  cui  agli articoli 4 e 5 della legge
19 ottobre  1999,  n.  370,  assume la denominazione di «Fondo per il
sostegno  dei  giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e,
((  a decorrere dall'anno 2003 )) e' ripartito tra gli atenei in base
a   criteri   e   modalita'  determinati  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentita  la
Conferenza  dei  rettori  delle  universita' italiane ed il Consiglio
nazionale  degli  studenti  universitari,  per  il  perseguimento dei
seguenti    obiettivi,   ferme   restando   le   finalita'   di   cui
all'articolo 4,  comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
212,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
268:
    a) sostegno  alla  mobilita' internazionale degli studenti, anche
nell'ambito   del   programma   di   mobilita'   dell'Unione  europea
Socrates-Erasmus,   mediante   l'erogazione   di   borse   di  studio
integrative;
    b) assegnazione  agli  studenti  capaci e meritevoli, iscritti ai
corsi  di  laurea  specialistica, (( delle scuole di specializzazione
per  le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli
insegnanti  della  scuola  secondaria  ))  e ai corsi di dottorato di
ricerca,  di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato
di  cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche'
per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
    c) promozione  di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti
nazionali  ed  internazionali  di  collaborazione interuniversitaria,
coerenti  con  le  linee  strategiche  del Programma nazionale per la
ricerca  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204;
    d) finanziamento  di  assegni  di ricerca di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad
aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
  2.  ((  Il  decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi'
una  quota  delle  risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della
legge  3 luglio  1998,  n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera
c). ))
  3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le
disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale
quelle  dell'articolo  2,  commi  26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni.
  4.  ((  Le risorse acquisite dalle universita' per l'incentivazione
dell'impegno  didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni
1999,  2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in
vigore   del  presente  decreto  e  iscritte  in  bilancio  ai  sensi
dell'articolo  7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, )) sono
utilizzate  per  assicurare  un  adeguato  livello  di  servizi  agli
studenti.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

    -  Si  riportano  i  testi  degli  articoli 4  e  5  della  legge
19 ottobre  1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di
ricerca scientifica e tecnologica):
    «Art.  4  - 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire
80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di
lire  91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   di   un   fondo   integrativo   per
l'incentivazione   dell'impegno   didattico   dei  professori  e  dei
ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e
di  miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento
anche  al  rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle
strutture  didattiche,  all'orientamento  e  al tutorato. Il fondo e'
ripartito  tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti  la  CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni
sindacali  e  le  associazioni  professionali  dei  professori  e dei
ricercatori  universitari  comparativamente  piu' rappresentative sul
piano  nazionale.  I contributi erogati alle universita' ai sensi del
presente  articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'art. 24,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.   Il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    2.  A valere sui fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
modificazioni,  anche  integrati con risorse proprie, le universita',
con   proprie   disposizioni,  erogano  a  professori  e  ricercatori
universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
      a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che
optano  per  il  tempo  pieno  e, nel caso di personale universitario
medico,  per  l'attivita'  intramuraria  e che non svolgono attivita'
didattica  comunque retribuita presso altre universita' o istituzioni
pubbliche e private;
      b) assegnazione dei compensi:
        1)  ai  professori  e  ricercatori  universitari  di cui alla
lettera  a)  i  quali,  in  conformita' alla programmazione didattica
finalizzata   ad   un   piu'  favorevole  rapporto  studenti-docente,
dedicano,  in  ogni  tipologia  di corso di studio universitario, ivi
compresi  i  corsi  di  dottorato  di  ricerca,  nonche' in attivita'
universitarie  nel  campo  della  formazione  continua,  permanente e
ricorrente,  almeno  120  ore  annuali  a  lezioni,  esercitazioni  e
seminari   nonche'   ulteriori   e   specifici   impegni   orari  per
l'orientamento,  l'assistenza  e  il  tutorato,  la  programmazione e
l'organizzazione   didattica,   l'accertamento  dell'apprendimento  e
comunque  svolgono  attivita'  didattiche  con  continuita' per tutto
l'anno accademico;
        2)  a  progetti  di miglioramento qualitativo della didattica
predisposti  e  realizzati  da  gruppi  di  docenti,  con particolare
riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita'
formative propedeutiche, integrate e di recupero;
      c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio
dei  progetti  da parte di organismi in cui siano rappresentati anche
gli studenti;
      d) pubblicita'  delle  disposizioni  e delle priorita' adottate
dagli  atenei per l'erogazione dei compensi nonche' degli elenchi dei
percettori.
    3.  Le  disposizioni  di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.  Decorso  inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000
le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma 1 possono essere erogate
all'ateneo  inadempiente  solo  successivamente alla comunicazione al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
delle predette disposizioni.
    4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a
condizione   che   le   loro   attivita'  didattiche  siano  valutate
positivamente   nell'ambito   dei   programmi  di  valutazione  della
didattica  adottati  dagli  atenei.  Il  Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, avvalendosi del Comitato
nazionale  per  la valutazione del sistema universitario, effettua il
monitoraggio   sull'attuazione   delle   disposizioni   del  presente
articolo.  Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  a  decorrere  dall'anno  2001,  determina  le  quote da
attribuire  ad  ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti
in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
    5. La materia di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della
Repubblica   11   luglio   1980,  n.  382,  e'  rimessa  all'autonoma
determinazione  degli  atenei,  che  possono disapplicare la predetta
norma  dalla  data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da
essi emanate.».
    «Art.  5  - 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire
33,5  miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000
e   di  lire  51,5  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2001,  per  il
cofinanziamento  di importi destinati dagli atenei all'attivazione di
assegni  di  ricerca  ai  sensi  dell'art.  51,  comma 6, della legge
27 dicembre  1997,  n.  449.  L'importo  e' ripartito secondo criteri
determinati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica,   tenendo   conto  delle  esigenze  di
potenziamento dell'attivita' di ricerca delle universita'. I medesimi
decreti prevedono altresi' le modalita' di controllo sistematico e di
verifica  dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del
termine  di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli
atenei  formulano  un  giudizio  sull'attivita' di ricerca svolta dal
titolare, anche ai fini del rinnovo.
    2. E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e
di  lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come
contributi    alle   spese   di   funzionamento   delle   scuole   di
specializzazione  per  le  professioni  legali di cui all'art. 16 del
decreto  legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri
adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema
universitario 1998-2000.
    3.  E'  autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e
di  lire  2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che
gestiscono  le  scuole  di  specializzazione  per la formazione degli
insegnanti.».
    -   Il   testo   dell'art.  4,  comma  4-bis,  del  decreto-legge
25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre  2002,  n. 268: (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 25 settembre 2002 n 212, recante misure urgenti per
la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica e tecnologica e
l'alta formazione artistica e musicale) e' il seguente:
    «4-bis.   All'art.   4,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge
19 ottobre  1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le
seguenti:  ",  e  per  progetti sperimentali e innovativi sul diritto
allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata
con il Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca"».
    -  L'art.  13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
    «Art.  13.  -  1.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge ciascuna universita' provvede ad istituire con
regolamento  il tutorato, sotto la responsabilita' dei consigli delle
strutture didattiche.
    2.  Il  tutorato  e'  finalizzato  ad  orientare ed assistere gli
studenti  lungo  tutto  il  corso degli studi, a renderli attivamente
partecipi  del  processo  formativo,  a rimuovere gli ostacoli ad una
proficua  frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate
alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
    3.  I  servizi  di  tutorato  collaborano  con  gli  organismi di
sostegno  al  diritto  allo  studio  e  con  le  rappresentanze degli
studenti,   concorrendo   alle  complessive  esigenze  di  formazione
culturale  degli  studenti  e  alla loro compiuta partecipazione alle
attivita' universitarie.».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto legislativo
5 giugno   1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il  coordinamento,  la
programmazione  e  la  valutazione  della politica nazionale relativa
alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma
1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
    «Art.  1  -  1.  Il  Governo,  nel  documento  di  programmazione
economica   e  finanziaria  (DPEF),  determina  gli  indirizzi  e  le
priorita'  strategiche  per  gli  interventi  a  favore della ricerca
scientifica   e   tecnologica,  definendo  il  quadro  delle  risorse
finanziarie  da  attivare e assicurando il coordinamento con le altre
politiche nazionali.
    2.   Sulla  base  degli  indirizzi  di  cui  al  comma  1,  delle
risoluzioni  parlamentari  di approvazione del DPEF, di direttive del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di
competenza  delle  amministrazioni  dello  Stato,  di  osservazioni e
proposte  delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e
annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma  nazionale  per  la  ricerca (PNR), di durata triennale. Il
PNR,  con  riferimento alla dimensione europea e internazionale della
ricerca  e  tenendo  conto  delle  iniziative, dei contributi e delle
realta'  di  ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le
modalita'  di  attuazione  degli  interventi  alla  cui realizzazione
concorrono,  con  risorse  disponibili sui loro stati di previsione o
bilanci,   le   pubbliche   amministrazioni,  ivi  comprese,  con  le
specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie
ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi  e  gli  interventi  possono  essere  specificati  per aree
tematiche,   settori,  progetti,  agenzie,  enti  di  ricerca,  anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
    3.  Specifici  interventi  di  particolare  rilevanza strategica,
indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli
obiettivi  generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito
Fondo  integrativo  speciale  per  la  ricerca, di seguito denominato
Fondo  speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire
dal  1° gennaio  1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne
determina   le   risorse   finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari
stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
    4.  Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi
che  dispongono,  anche  parzialmente,  in  materia  di  ricerca, con
esclusione  della  ricerca  libera  nelle  universita'  e negli enti,
operano   in   coerenza   con   le  finalita'  del  PNR,  assicurando
l'attuazione  e  il monitoraggio delle azioni da esso previste per la
parte   di  loro  competenza.  I  predetti  piani  e  programmi  sono
comunicati  al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di
approvazione.
    5.  I  risultati  delle  attivita'  di  ricerca  delle  pubbliche
amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a
valutazione  sulla  base di criteri generali indicati dal comitato di
cui  all'art.  5,  comma  1,  nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
    6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui
all'art.  15  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, sono riportate le
spese  per  attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione
dello  Stato,  degli  enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e
delle  universita',  sostenute  nell'ultimo  esercizio  finanziario e
indicate   come   previsione   nel   triennio,   secondo  criteri  di
individuazione  e di esposizione determinati con decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.».
    -  L'art.  51,  comma  6,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prevede:
    «Art.   51.   -   1.   Il  sistema  universitario  concorre  alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
1998-2000,  garantendo  che  il fabbisogno finanziario, riferito alle
universita'  statali, ai policlinici universitari a gestione diretta,
ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria
e  contabile,  da  esso  complessivamente  generato  nel 1998 non sia
superiore  a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni
1999   e  2000  non  sia  superiore  a  quello  dell'anno  precedente
maggiorato   del   tasso   programmato  di  inflazione.  Il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica procede
annualmente    alla   determinazione   del   fabbisogno   finanziario
programmato  per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei
rettori  delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di
riequilibrio  nella  distribuzione  delle risorse e delle esigenze di
razionalizzazione   dell'attuale   sistema   universitario.   Saranno
peraltro   tenute   in   considerazione  le  aggiuntive  esigenze  di
fabbisogno  finanziario  per  gli  insediamenti universitari previsti
dall'art.  9,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
    2.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche, l'Agenzia spaziale
italiana,   l'Istituto   nazionale  di  fisica  nucleare,  l'Istituto
nazionale  di  fisica  della materia, l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia  e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di  finanza  pubblica  per  il  triennio 1998/2000, garantendo che il
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non
sia  superiore  a  3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000
non  sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato  di  inflazione.  Il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e
della   ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
    3.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 7  e  9 del decreto
legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,  sono  estese  a  partire  dal
1° gennaio  1999  alle  universita'  statali,  sentita  la Conferenza
permanente  dei  rettori  delle universita' italiane. Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica determina, con
proprio  decreto,  le  modalita'  operative  per  l'attuazione  delle
disposizioni predette.
    4.  Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle
universita'  statali  non  possono  eccedere  il  90  per  cento  dei
trasferimenti  statali  sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel
caso  dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei
trasferimenti  per  il  funzionamento  erogati  ai  sensi della legge
14 agosto  1982,  n.  590. Le universita' nelle quali la spesa per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il
predetto  limite  possono effettuare assunzioni di personale di ruolo
il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse
finanziarie  che  si  rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo
dell'anno  di  riferimento.  Tale  disposizione  non  si applica alle
assunzioni  derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla
data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per
il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.
    5.  Al  comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dopo  le  parole:  "a  standard dei costi di produzione per studente"
sono  inserite  le  seguenti:  ",  al minore valore percentuale della
quota  relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il
finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art.
5  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma 1 dell'art.
6   della  legge  18 marzo  1989,  n.  118.  Le  universita'  statali
definiscono  e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi
ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle universita' statali
e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano,
in  materia  di  organici e di vincoli all'assunzione di personale di
ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
    6.  Le  universita',  gli  osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano,  gli  enti  pubblici  e  le  istituzioni di ricerca di cui
all'art.  8  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre  1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni,
l'ENEA   e  l'ASI,  nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio,
assicurando,   con   proprie   disposizioni,   idonee   procedure  di
valutazione   comparativa   e  la  pubblicita'  degli  atti,  possono
conferire  assegni  per  la  collaborazione  ad attivita' di ricerca.
Possono  essere  titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati
in  possesso  di  curriculum  scientifico professionale idoneo per lo
svolgimento  di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di
ruolo  presso  i soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
Gli  assegni  hanno  durata  non  superiore  a quattro anni e possono
essere  rinnovati  nel  limite  massimo  di  otto  anni con lo stesso
soggetto,  ovvero  di  quattro anni se il titolare ha usufruito della
borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
di  studio  a  qualsiasi  titolo conferite, tranne quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero,  l'attivita'  di  ricerca  dei  titolari  di  assegni. Il
titolare  di  assegni  puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca
anche  in  deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai
sensi  dell'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  fermo restando il superamento delle prove di
ammissione.  Le  universita'  possono  fissare  il numero massimo dei
titolari  di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato.  Il  titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche
puo'  essere  collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di
cui   al   presente  comma  si  applicano,  in  materia  fiscale,  le
disposizioni  di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive   modificazioni   e   integrazioni,  nonche',  in  materia
previdenziale,  quelle  di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della
legge   8 agosto   1995,   n.   335,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  Per la determinazione degli importi e per le modalita'
di  conferimento  degli  assegni si provvede con decreti del Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  I
soggetti  di  cui  al  primo periodo del presente comma sono altresi'
autorizzati  a  stipulare,  per  specifiche  prestazioni  previste da
programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222
e  seguenti  del  codice  civile,  compatibili  anche con rapporti di
lavoro   subordinato  presso  amministrazioni  dello  Stato  ed  enti
pubblici  e  privati.  Gli  assegni  e  i contratti non danno luogo a
diritti  in  ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo
periodo del presente comma.
    7. Ai  fini  dell'applicazione  della presente legge, per enti di
ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui
all'art.  8  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre  1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche'  l'ENEA.  All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni
di  cui  ai  commi  2  e  6 del presente articolo, fatto salvo quanto
disposto dall'art. 5.
    8. (Omissis).
    9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio
e   della   programmazione   economica   su   proposta  del  Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
trasferisce,  con  proprio  decreto,  all'unita' previsionale di base
"Ricerca  scientifica",  capitolo 7520, dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al  fine di costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un
fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico,
da  assegnare  al  finanziamento  di  specifici  progetti, un importo
opportunamente  differenziato e comunque non superiore al 5 per cento
di  ogni  stanziamento  di  bilancio  autorizzato  o da autorizzare a
favore  del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
italiana,  dell'Istituto  nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto
nazionale   di  fisica  della  materia,  dell'Osservatorio  geofisico
sperimentale,  del  Centro  italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente
per  le  nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale
per  la  ricerca  applicata  di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre
1968,   n.   1089,   nonche'  delle  disponibilita'  a  valere  sulle
autorizzazioni  di  spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488.
    Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  con  proprio  decreto  emanato  dopo  aver acquisito il
parere   delle  competenti  commissioni  parlamentari,  determina  le
priorita' e le modalita' di impiego del fondo per specifici progetti.
    10.  L'aliquota  prevista  dal  comma  4  dell'art. 1 della legge
25 giugno  1985,  n.  331, e la riserva di cui al comma 8 dell'art. 7
della  legge  22 dicembre  1986,  n.  910, sono determinate nel 6 per
cento dello stanziamento totale.».
    -  L'art.  4  della  legge  3 luglio  1998,  n. 210 (Norme per il
reclutamento  dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo)
stabilisce:
    «Art.  4.  -  1.  I  corsi  per il conseguimento del dottorato di
ricerca  forniscono  le  competenze necessarie per esercitare, presso
universita',  enti  pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca
di alta qualificazione.
    2.   Le   universita',   con  proprio  regolamento,  disciplinano
l'istituzione  dei  corsi  di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi  formativi ed il relativo
programma  di  studi,  la  durata,  il  contributo per l'accesso e la
frequenza,  le  modalita'  di conferimento e l'importo delle borse di
studio  di  cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4,
in  conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle
sedi  determinati  con  decreto  del  Ministro,  adottato  sentiti il
Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione
del   sistema   universitario   e   previo  parere  delle  competenti
commissioni  parlamentari.  I corsi possono essere altresi' istituiti
da consorzi di universita'.
    3.  Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di
studio   conferite   dalle   universita'  per  attivita'  di  ricerca
post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e
7,  della  legge  30 novembre  1989, n. 398. Con decreti del Ministro
sono  determinati  annualmente  i criteri per la ripartizione tra gli
atenei  delle  risorse  disponibili  per  il conferimento di borse di
studio   per   la  frequenza  dei  corsi  di  perfezionamento,  anche
all'estero,  e  delle  scuole  di  specializzazione,  per  i corsi di
dottorato  di  ricerca  e  per  attivita'  di  ricerca  post-laurea e
post-dottorato.
    4.  Le  universita'  possono attivare corsi di dottorato mediante
convenzione  con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti
di  elevata  qualificazione  culturale  e scientifica e di personale,
strutture ed attrezzature idonei.
    5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
      a) il  numero  di  laureati  da  ammettere  a  ciascun corso di
dottorato;
      b) il   numero  di  dottorandi  esonerati  dai  contributi  per
l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del
merito e del disagio economico;
      c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi,
e  l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione
comparativa  del  merito.  In  caso di parita' di merito prevarra' la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132
del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
    6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al
comma  5  possono  essere  coperti  mediante convenzione con soggetti
estranei   all'amministrazione  universitaria,  secondo  modalita'  e
procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'.
    7.  La  valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini
dell'ammissione  a  concorsi  pubblici  per  attivita' di ricerca non
universitaria,  e'  determinata con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con
gli altri Ministri interessati.
    8.  Le  universita'  possono,  in  base  ad apposito regolamento,
affidare  ai  dottorandi  di ricerca una limitata attivita' didattica
sussidiaria  o  integrativa  che  non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e'  facoltativa,  senza  oneri  per il bilancio dello Stato e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.».
    -  L'art. 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) cosi' recita:
    «Art.  10-bis  - 1. Retribuzioni erogate al personale dipendente,
dei  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art.
47  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e dei
compensi  erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'art.  49,  comma  2,  lettera a), nonche' per attivita' di lavoro
autonomo  non  esercitate  abitualmente  di cui all'art. 81, comma 1,
lettera   l),  del  citato  testo  unico.  Sono  escluse  dalla  base
imponibile  le  somme  di  cui  all'art. 47, comma 1, lettera c), del
medesimo  testo  unico  esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche  attribuite  fino  al  31 dicembre  1999.  Sono  in ogni caso
escluse  dalla  base  imponibile  le  borse  di  studio  e  gli altri
interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome
e  dai  relativi  organismi  regionali  per  il  diritto  allo studio
universitario,  nonche'  dalle  universita',  ai  sensi  della  legge
2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano  ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini
delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per
oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di attivita' commerciale
per i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti.
    2.  Se  i  soggetti  di cui al comma 1 esercitano anche attivita'
commerciali,  gli  stessi  possono optare per la determinazione della
base  imponibile  relativa  a  tali  attivita' commerciali secondo le
disposizioni  dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati
non  specificamente  riferibili  alle  attivita'  commerciali  per un
importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli
altri  proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare
complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa
alle  altre  attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1,
ma  l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo
di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora
gli  emolumenti  non  siano  specificamente riferibili alle attivita'
commerciali,  l'ammontare  degli  stessi  e'  ridotto  di  un importo
imputabile  alle  attivita'  commerciali in base al rapporto indicato
nel  primo  periodo  del  presente  comma.  Si  considerano attivita'
commerciali  quelle  rilevanti  ai  fini  delle  imposte sui redditi,
ovvero,  per  i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.
    -  L'art.  4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia
di borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita) prevede:
    «Art.  4.  -  1. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da
quella  sul  reddito  delle persone fisiche le borse di studio di cui
all'art.  75  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n.  382,  e  gli  assegni di studio corrisposti dallo Stato ai
sensi   della   legge   14   febbraio   1963,  n.  80,  e  successive
modificazioni,  dalle  regioni a statuto ordinario, in dipendenza del
trasferimento  alle  stesse  della  materia  concernente l'assistenza
scolastica nell'ambito universitario, nonche' dalle regioni a statuto
speciale  e  dalle  province autonome di Trento e Bolzano allo stesso
titolo.
    E'  abrogato  il  quarto  comma  dell'art.  34  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  601,  come
sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.».
    -  L'art.  2,  commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.
335,  e  successive  modificazioni (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare) e' il seguente:
    «Art. 2. - 1-25. (Omissis).
    26.  A  decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
presso  una  apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione    dell'assicurazione    generale   obbligatoria   per
l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i  superstiti,  i  soggetti  che
esercitano   per   professione  abituale,  ancorche'  non  esclusiva,
attivita'  di  lavoro  autonomo,  di  cui al comma 1 dell'art. 49 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  i  titolari di rapporti di
collaborazione  coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a),  dell'art.  49  del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426.  Sono  esclusi  dall'obbligo  i soggetti assegnatari di borse di
studio, limitatamente alla relativa attivita'.
    27.  I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  prevista  dal  comma 26
comunicano  all'INPS,  entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di
inizio   dell'attivita'   lavorativa,  se  posteriore,  la  tipologia
dell'attivita'  medesima,  i  propri  dati  anagrafici,  il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
    28.  I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, che
corrispondono  compensi  comunque  denominati  anche  sotto  forma di
partecipazione  agli  utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui
al  comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti
nel  quarto  comma  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, una copia del modello 770-D,
con  esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro
autonomo  indicati  nel  comma  2,  lettere da b) a f), e nel comma 3
dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    29.  Il  contributo  alla gestione separata di cui al comma 26 e'
dovuto  nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul
reddito  delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti
definitivi.  Hanno  diritto  all'accreditamento di tutti i contributi
mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento
i  soggetti  che  abbiano  corrisposto  un  contributo di importo non
inferiore  a  quello  calcolato  sul  minimale  di  reddito stabilito
dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni   ed  integrazioni.  In  caso  di  contribuzione  annua
inferiore  a  detto  importo,  i mesi di assicurazione da accreditare
sono  ridotti  in  proporzione  alla somma versata. I contributi come
sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno
solare  fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo e'
adeguato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale  di  concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di
gestione come definito ai sensi del comma 32.
    30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  di  concerto  con i Ministri delle finanze e del tesoro, da
emanare  entro  il  31 ottobre  1995, sono definiti le modalita' ed i
termini  per  il  versamento  del  contributo stesso, prevedendo, ove
coerente  con  la  natura  dell'attivita'  soggetta al contributo, il
riparto  del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto
e  di  due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata ai
sensi  del  comma  26.  Se  l'ammontare  dell'acconto versato risulta
superiore  a  quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza  e'  computata  in  diminuzione  dei versamenti, anche di
acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma
restando  la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro
il  medesimo  termine  previsto  per  il pagamento del saldo relativo
all'anno  cui  il  credito  si  riferisce.  Per  i  soggetti  che non
provvedono  entro  i  termini  stabiliti  al pagamento dei contributi
ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  si
applicano,  a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali.
    31.  Ai  soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi
26  e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia
di  requisiti  di  accesso  e  calcolo  del trattamento pensionistico
previsti  dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima
volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
    32.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale   di   concerto   con   il  Ministro  del  tesoro,  l'assetto
organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo
di   cui  ai  commi  26  e  seguenti  e'  definito,  per  quanto  non
diversamente  disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo
1989,  n.  88,  al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla
legge   2 agosto   1990,   n.  233,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   secondo   criteri   di   adeguamento  alla  specifica
disciplina,  anche  in  riferimento  alla fase di prima applicazione.
Sono  abrogate,  a  decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di
cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
    33.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,
norme  volte  ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualita'
pensioni»,  istituita  in  seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n.
389,  con  le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle  peculiarita'  della specifica forma di assicurazione sulla base
dei seguenti principi:
      a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
      b) applicazione del sistema contributivo;
      c) adeguamento  della  normativa a quella prevista ai sensi dei
commi  26  e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione
con    partecipazione    dei    soggetti   iscritti   all'organo   di
amministrazione.».
    -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 9 maggio
1989,  n.  168  (Istituzione  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica):
    «3.  Le  somme  non  impegnate  da ciascuna universita' nel corso
dell'esercizio  finanziario  vanno  ad incrementare le disponibilita'
dell'esercizio  successivo,  nel rispetto dei vincoli di destinazione
previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.».