L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 333 in data 13 settembre 1996, di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Cattolica Aziende
S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;
  Visto  il  verbale  della riunione del consiglio di amministrazione
della  Cattolica  Aziende  S.p.a.  in  data  20  dicembre 2002 che ha
deliberato     la     rinuncia    all'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  nel  ramo  10.  R.C.
autoveicoli terrestri;
  Vista  la  lettera in data 19 maggio 2003 con la quale la Cattolica
Aziende  S.p.a.,  in  conformita'  con  la  deliberazione assunta dal
consiglio  di  amministrazione, ha presentato istanza per la rinuncia
espressa  all'esercizio  dell'attivita' assicurativa e riassicurativa
nel predetto ramo 10. R.C. autoveicoli terrestri;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 175/1995;

                              Dispone:

  Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  175,  la  Cattolica Aziende S.p.a., con sede in Verona, e'
decaduta     dall'autorizzazione     all'esercizio     dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa   nel  ramo  10.  R.C.  autoveicoli
terrestri,  con  gli  effetti di cui all'art. 69, comma 3, del citato
decreto legislativo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2003
                                              Il presidente: Giannini