IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
  Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto   il  decreto  ministeriale  12 novembre  1997,  n.  521,  di
attuazione  dell'art.  10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  recante  il  regolamento  per  la  costituzione  di societa' di
capitale  per  la  gestione  dei servizi e delle infrastrutture degli
aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
  Vista  la  direttiva  30 novembre  2000,  n. 141-T, con la quale il
Ministro  dei  trasporti e della navigazione pro tempore ha formulato
le  indicazioni per le modalita' di affidamento delle gestioni totali
aeroportuali;
  Considerato che, con sentenza n. 7291/03, depositata in cancelleria
il  14 febbraio  2003, la Corte di cassazione si e' pronunciata sulle
responsabilita'  connesse  all'incidente  aereo  accaduto a Verona il
13 dicembre  1995,  configurando  le posizioni di garanzia a presidio
dell'operativita'  in sicurezza dello scalo, ivi comprese le societa'
di gestione aeroportuale;
  Considerato  che  il  mutato  quadro  di  riferimento di fatto e di
diritto  impone,  anche  in  ragione  di  esigenze  di sicurezza e di
operativita'   aeroportuali   intestate   al   gestore,   scelte   di
consolidamento  delle  attuali  gestioni  aeroportuali  per la durata
massima   prevista  dalla  normativa  vigente  per  l'affidamento  in
concessione degli scali, salvo motivate eccezioni;
  Considerato che il tempo trascorso e la mutata realta' aeroportuale
inducono  a  ritenere  inattuale  la  direttiva  30 novembre 2000, n.
141-T;
  Considerato  che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e  con  il  Ministro della difesa, 6 marzo 2003, n. 4269, concernente
l'affidamento   della   gestione  totale  degli  aeroporti  di  Bari,
Brindisi, Foggia e Taranto alla societa' S.E.A.P. S.p.a., ha altresi'
disposto l'abrogazione della direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T;
  Considerato che la Corte dei conti, ufficio di controllo sugli atti
dei  Ministeri  delle  infrastrutture  ed  assetto del territorio, ha
restituito,  con foglio 30 aprile 2003, n. 42-T, gli atti concernenti
il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro   della   difesa,  6 marzo  2003,  n.  4269,  in  quanto  il
provvedimento  non rientra tra le fattispecie sottoposte al controllo
preventivo di legittimita' di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994;
  Tenuto   conto   che  la  medesima  Corte  dei  conti  ha  altresi'
sottolineato  che  appare  impropria  la  collocazione  nel  medesimo
provvedimento, della disposizione che abroga la direttiva 30 novembre
2000,  n.  141-T,  che  pertanto dovra' essere riproposta in separato
atto del solo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Ritenuto  di  prender atto delle osservazioni formulate dalla Corte
dei  conti  e di doversi conformare mediante un proprio provvedimento
che  rinnova  con  la  medesima decorrenza la disposizione abrogativa
inserita nel decreto interministeriale del 6 marzo 2003, n. 4269;

                              E m a n a

                   il seguente atto di indirizzo:

  La  direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T del Ministro dei trasporti
e della navigazione e' abrogata a decorrere dal 6 marzo 2003.
    Roma, 21 maggio 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 3, foglio n. 170