IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visti  i  decreti  29  novembre 2002 e 8 aprile 2003 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  di  Roma»,  con  decreto  del 21 dicembre 1999, e' stata
prorogata fino al 1° agosto 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva
«Sabina»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota
ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Sabina»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 21 dicembre 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma»,
con  sede  in  Roma,  via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre
1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  olio  extravergine  di  oliva  «Sabina»  registrata  con il
regolamento  della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'
prorogata   con  decreti  29  novembre  2002  e  8  aprile  2003,  e'
ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° agosto
2003.