IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del 29 dicembre 1999, e' stata prorogata fino al 5 agosto 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66863; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 dicembre 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera Ligure» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, gia' prorogata con decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003.