IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visti  i  decreti  29 novembre  2002 e 8 aprile 2003 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del
29 dicembre 1999, e' stata prorogata fino al 5 agosto 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Riviera
Ligure»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con  nota
ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66863;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Riviera Ligure»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 29 dicembre 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Genova,  Savona,  Imperia  e  La Spezia»,  coordinate  da un comitato
all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste
della  regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione di origine protetta olio extravergine
di  oliva  «Riviera  Ligure»  registrata  con  il  regolamento  della
Commissione  CE n.  123/97  del  23 gennaio  1997, gia' prorogata con
decreti  29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata
di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003.