IL DIRETTORE GENERALE per l'Armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori; Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17385 del 20 febbraio 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo di Euro 29.290.853; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 maggio 2003 che, sentite le commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, raggruppandole secondo tre linee di intervento; Considerato che alla linea di intervento 2, come individuata dal citato decreto, sono stati assegnati Euro 24.000.000; Considerato, altresi', che all'art. 4 del citato decreto si dispone che la direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori effettui apposito monitoraggio circa i risultati conseguiti con le iniziative cofinanziate, al fine di informare le competenti commissioni parlamentari; Visto, altresi', l'art. 3 del predetto decreto del 26 maggio 2003, il quale stabilisce che il direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori assegni, all'interno di ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale previsto, le risorse a ciascuna delle attivita' indicate e ne dia attuazione, fissando i criteri, i termini e le modalita' di utilizzo delle risorse stesse; Ritenuto opportuno dare immediata attuazione alla linea di intervento 2; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «legge», la legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) «decreto di ripartizione», il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 maggio 2003; c) «cofinanziamento», il contributo erogato dal Ministero a valere sul capitolo n. 1650 dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, istituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 e denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori»; d) «iniziative», le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e) «tipologie di progetti», le attivita' indicate all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto; f) «Ministero», il Ministero delle attivita' produttive; g) «Direzione generale», la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; h) «CNCU», il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281; i) «soggetti proponenti», i soggetti ammessi a presentare domanda di cofinanziamento, cosi' come definiti all'art. 4 del presente decreto; l) «soggetti beneficiari», i soggetti i cui progetti vengono cofinanziati, secondo le modalita' indicate nell'art. 11 del presente decreto.