IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  9 aprile  2003  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  rilasciata all'organismo di controllo denominato
«CSQA  Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, e' stata
prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Montasio»  allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota ministeriale del 5 novembre 2002,
protocollo n. 65888;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Montasio»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione    rilasciata   all'organismo   denominato   «CSQA
Certificazioni  Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine  protetta  «Montasio»  registrata  con  il
regolamento  della  commissione  CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e'
prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003.