IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto 9 aprile 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Montasio» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 novembre 2002, protocollo n. 65888; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Montasio»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003.