IL DIRETTORE GENERALE
         della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
                  e della nutrizione - Ufficio XVI

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
  Visto  l'art.  2,  comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della
Commissione  del  20  novembre  2002, relativo alla non iscrizione di
talune sostanze attive, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Accertato   che   nella   versione  italiana  dell'allegato  I  del
regolamento  (CE)  n.  2076/2002  della Commissione e' elencato l'1,3
dicloropropano  (cis)  in  luogo  di  1,3-dicloropropene  (cis), come
correttamente   riportato   nella   versione   inglese   del   citato
regolamento;
  Visto il decreto dirigenziale del 5 maggio 2003 con cui erano state
erroneamente  revocate  le autorizzazioni all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari contenti 1,3-dicloropropene;
  Accertato  inoltre  che  non  risulta  autorizzato  alcun  prodotto
fitosanitario a base di 1,3-dicloropropene (cis);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza  attiva  1,3-dicloropropene  (cis) non e' iscritta
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha
recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.