Agli Stabilimenti di macellazione
                                  Alle Camere di commercio
                                  Agli      Assessorati     regionali
                                  all'agricoltura
                                  Agli   Assessorati  regionali  alla
                                  sanita'
                                  Alle Organizzazioni commerciali
                                  Alle Confederazioni agricole

    Il  decreto  ministeriale  11 luglio  2002,  recante le modalita'
d'applicazione  della  tabella  comunitaria  di classificazione delle
carcasse  di  suino, disciplina al capo I, art. 4, la rilevazione dei
prezzi di mercato delle carcasse suine.
  Si  ritiene  utile,  pertanto,  precisare  le procedure che debbono
essere  seguite  dagli  interessati  per  ottemperare  agli  obblighi
derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali emanate.
  I  destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art.
4  del  decreto  in  oggetto  e cioe' i responsabili delle imprese di
macellazione  che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse
degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di
cui all'art. 2 del decreto suddetto.
  Le  imprese di macellazione che non superino una media annua di 200
suini   abbattuti   per   settimana,  possono  richiedere  la  deroga
all'obbligo  della  classificazione,  come  previsto  all'art.  1 del
citato  decreto,  sulla  base  del fac-simile allegato 1 del medesimo
decreto.
  Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:
    i   macelli   in   possesso   della   deroga   all'obbligo  della
classificazione;
    gli stabilimenti che macellano per conto terzi.
  Le  categorie  di  animali  e  le  classi commerciali oggetto della
rilevazione sono:
    1) suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);
    2) suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg)
    3) classi commerciali: E; U; R; O; P, come specificato all'art. 2
del decreto ministeriale 11 luglio 2002.
  Il  prezzo  da  rilevare  e' quello riferito alla carcassa standard
fredda   pagato   ai  fornitori,  franco  macello,  per  le  carcasse
classificate  e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La
carcassa  standard  e'  definita,  all'art. 2 del Reg. (CEE) 3220/84,
come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o
diviso  a  meta'  senza  la  lingua, le setole, le unghie, gli organi
genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
  Qualora  il  peso  sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni
definite all'art. 2, commi 3 e 4 del suddetto decreto ministeriale.
  Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di
eventuale  intermediazione,  qualora  gli animali macellati non siano
stati  forniti  direttamente  dal  produttore, nonche' l'ammontare di
eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori.
  Fatta  salva  la presentazione della carcassa standard suaccennata,
in  Italia  la  carcassa  che deve essere presentata al momento della
pesata  e della classificazione e' definita, ai sensi della decisione
della  commissione 2001/468/CE, come: il corpo di un suino macellato,
dissanguato  e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le
setole,  le  unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma
con la sugna.
  In deroga alla presentazione suddetta, fino al 30 dicembre 2003, le
carcasse  di suino possono essere presentate, al momento della pesata
e della classificazione, con i rognoni e/o il diaframma e/o la sugna.
  Qualora  le  carcasse  siano  presentate  in  maniera differente da
quella  standard di riferimento, il peso deve essere corretto tramite
l'utilizzazione  del  metodo  descritto  all'allegato  2  del decreto
ministeriale 11 luglio 2002.
  I prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero
delle  politiche  agricole e forestali - Dipartimento delle politiche
di  mercato  -  Direzione  generale  per le politiche agroalimentari,
PAGR. IV, a mezzo telex, telefax o posta elettronica, entro le ore 13
del  martedi'  successivo  a  quello  della settimana di riferimento,
utilizzando il modello fac-simile allegato 1.
  Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera
di  commercio competente per territorio, cosi' come disposto all'art.
4, comma 2 del citato decreto.
  I  soggetti  che  effettuano  la  rilevazione  dei  prezzi,  devono
compilare  e  tenere  a  disposizione  degli  organi di controllo, un
riepilogo   settimanale   delle   macellazioni,   con   la   relativa
documentazione  fiscale  o  di  altro  tipo  dalla  quale  risulti la
classificazione   e   i   prezzi  rilevati,  utilizzando  il  modello
fac-simile allegato 2.
  Nella  prassi  commerciale  attuale  possono verificarsi i seguenti
casi:
    acquisti peso carcasse;
    acquisti peso vivo.
  Qualora  si  proceda  ad  acquisti  a  peso  carcassa,  con  prezzi
precedentemente   concordati   in   funzione   della  classificazione
attribuita  dopo  la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli
che  saranno  realmente  pagati  per  singola  carcassa, rapportati a
quella  di  riferimento  ed al produttore dovra' essere consegnato un
documento   dal   quale   si   evinca  la  classificazione,  il  peso
dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa.
  Qualora  si  proceda  ad  acquisti  a  peso  vivo,  le  transazioni
avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita
deve  essere  attribuito  alla classe commerciale in cui rientrano il
maggior  numero  di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in
quantita' uguale, e' attribuito alla classe intermedia se presente.
  In  tutti  gli  altri  casi,  il  prezzo  non  puo' essere preso in
considerazione  ma deve comunque essere comunicata la quantita' ed il
numero di animali appartenenti a ciascuna classe.
  Nel  caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantita'
macellate  dovranno  essere  sommate  settimanalmente  a quelle della
stessa categoria e classe.
  Si  rammenta  che  nella comunicazione dovra' essere riportata, per
ciascuna classe, la somma delle quantita' e del numero degli animali,
cosi'   come   il  prezzo  medio  ponderato  di  tutti  gli  acquisti
settimanali.
  Per  rendere  piu'  agevoli le procedure da seguire, sono riportati
alcuni esempi nell'allegato 3.
  Tutti   gli   interessati   potranno   rivolgersi,   per  ulteriori
informazioni  o  chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di
mercato  delle  carcasse  di  suini, direttamente al: Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di
mercato  -  Direzione  generale per le politiche agroalimentari PAGR.
IV,  tel: 06- 46656107/6004, telefax n. 06-46656143, oppure per posta
elettronica:
t.simbolo@politicheagricole.it-m.pellegrini@politicheagricole.it
p.lastella@politicheagricole.it
    Roma, 30 giugno 2003

                                      Il direttore generale
                                  per le politiche agroalimentari:
                                              Petroli