IL DIRETTORE GENERALE
      della sanita' pubblica veterinaria alimenti e nutrizione
                            - Ufficio XI

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante norme
in  materia  di medicinali veterinari e in particolare il capo V agli
articoli 20 e seguenti;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(2003) 1401, adottata il 22 aprile 2003 e concernente la sospensione
dell'autorizzazione    a   commercializzare   medicinali   veterinari
contenenti   il   principio  attivo  «benzilpenicillina  benzatinica»
destinati   ad   essere  somministrati  per  via  intramuscolare  e/o
sottocutanea a specie animali da produzione alimentare;
  Considerato  che  il  Comitato  per  i medicinali veterinari di cui
all'art.  31  della  direttiva  2001/82/CE,  ha  concluso  che non e'
possibile  determinare,  per  i  prodotti a base di benzilpenicillina
benzatinica,   un   periodo   di  sospensione  sulla  base  dei  dati
disponibili  e  che  i periodi di sospensione attualmente autorizzati
non  sono  adatti  a  garantire  una quantita' di residui nel sito di
iniezione inferiore agli MRL fissati dal regolamento CEE 2377/90;
  Considerato  che  non  e'  possibile  assicurare  che  gli alimenti
ottenuti  dagli  animali  trattati  con  tali prodotti non contengano
residui  che  possano  costituire  un  pericolo  per  la  salute  del
consumatore;
  Ritenuto  di  doversi  conformare  alla  decisione  comunitaria  su
richiamata;
  Ritenuto,  altresi',  necessario,  a  tutela della salute pubblica,
estendere   la   medesima  cautela  a  tutti  i  prodotti  contenenti
benzilpenicillina  benzatinica, destinati ad essere somministrati per
via  intramuscolare  e/o  sottocutanea a specie animali da produzione
alimentare, ancorche' non espressamente ricompresi nell'allegato alla
decisione comunitaria su richiamata;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.   E'   sospesa   l'autorizzazione  alla  commercializzazione  di
medicinali     veterinari     contenenti    il    principio    attivo
benzilpenicillina  benzatinica, destinati ad essere somministrati per
via  intramuscolare  e/o  sottocutanea a specie animali da produzione
alimentare,  di  cui all'allegato, nonche' a tutti gli altri prodotti
contenenti  lo  stesso  principio attivo, ancorche' non espressamente
richiamati.
  2.  I  lotti  dei  medicinali  di  cui al comma 1 gia' prodotti non
possono  essere commercializzati e devono essere ritirati dal mercato
entro  i  sessanta  giorni successivi alla pubblicazione del presente
provvedimento in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. A decorrere dal periodo di cui al comma 2 e' vietata altresi' la
somministrazione  dei  medicinali  di  cui  al  comma  1  ad  animali
produttori di alimenti per l'uomo.
  4. La revoca della sospensione e ulteriori eventuali determinazioni
sono  subordinate  alle  decisioni  in  materia  da adottarsi in sede
comunitaria.