IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria alimenti e nutrizione - Ufficio XI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante norme in materia di medicinali veterinari e in particolare il capo V agli articoli 20 e seguenti; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(2003) 1401, adottata il 22 aprile 2003 e concernente la sospensione dell'autorizzazione a commercializzare medicinali veterinari contenenti il principio attivo «benzilpenicillina benzatinica» destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare; Considerato che il Comitato per i medicinali veterinari di cui all'art. 31 della direttiva 2001/82/CE, ha concluso che non e' possibile determinare, per i prodotti a base di benzilpenicillina benzatinica, un periodo di sospensione sulla base dei dati disponibili e che i periodi di sospensione attualmente autorizzati non sono adatti a garantire una quantita' di residui nel sito di iniezione inferiore agli MRL fissati dal regolamento CEE 2377/90; Considerato che non e' possibile assicurare che gli alimenti ottenuti dagli animali trattati con tali prodotti non contengano residui che possano costituire un pericolo per la salute del consumatore; Ritenuto di doversi conformare alla decisione comunitaria su richiamata; Ritenuto, altresi', necessario, a tutela della salute pubblica, estendere la medesima cautela a tutti i prodotti contenenti benzilpenicillina benzatinica, destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare, ancorche' non espressamente ricompresi nell'allegato alla decisione comunitaria su richiamata; Dispone: Art. 1. 1. E' sospesa l'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari contenenti il principio attivo benzilpenicillina benzatinica, destinati ad essere somministrati per via intramuscolare e/o sottocutanea a specie animali da produzione alimentare, di cui all'allegato, nonche' a tutti gli altri prodotti contenenti lo stesso principio attivo, ancorche' non espressamente richiamati. 2. I lotti dei medicinali di cui al comma 1 gia' prodotti non possono essere commercializzati e devono essere ritirati dal mercato entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. A decorrere dal periodo di cui al comma 2 e' vietata altresi' la somministrazione dei medicinali di cui al comma 1 ad animali produttori di alimenti per l'uomo. 4. La revoca della sospensione e ulteriori eventuali determinazioni sono subordinate alle decisioni in materia da adottarsi in sede comunitaria.