IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 2003/219/CE del 25 marzo
2003,  relativa  alla  non  iscrizione dell'«Acefate» nell'allegato I
della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei
prodotti   fitosanitari   che  contengono  tale  sostanza  attiva,  a
conclusione  delle  procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92
della  Commissione  dell'11 dicembre  1992,  modificato da ultimo dal
regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
  Visto  in  particolare  il  punto 7  delle  premesse della suddetta
decisione  secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate,
i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva in questione
non  sono  conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto
riguarda   la   sicurezza   degli  operatori  potenzialmente  esposti
all'«Acefate»  ed  i  possibili effetti di tale sostanza su organismi
non bersaglio;
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria,
stabilendo  inoltre  un  termine  per  lo  smaltimento  delle  scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acefate;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3  della  decisione  della
Commissione n. 2003/219/CE del 25 marzo 2003, il periodo di moratoria
per  lo  smaltimento,  l'immagazzinamento,  la  commercializzazione e
l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti  di prodotti fitosanitari
contenenti  deve  essere  il  piu'  breve  possibile  e  comunque non
superiore  a  diciotto  mesi a decorrere dalla data di adozione della
citata decisione comunitaria;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immettein commercio e per chi
pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La sostanza attiva «Acefate» non e' iscritta nell'allegato I del
decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  che  ha  recepito la
direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.