IL DIRETTORE REGIONALE
                            per il Veneto

  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la  sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  dal  mancato od
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000  con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva
l'Agenzia   del   territorio   prevista   dall'art.  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia del territorio:
  Vista  la  nota  del  30 giugno  2003  del  direttore  dell'ufficio
provinciale  di  Padova,  con  la  quale si comunica che per l'intera
giornata  del 27 giugno 2003 i servizi di pubblicita' immobiliare (ex
conservatoria dei registri immobiliari) non hanno potuto funzionare a
causa   dello   sciopero   nazionale   indetto  dalle  organizzazioni
sindacali.
  Ritenuto   che   la   suesposta   causa  deve  considerarsi  evento
eccezionale    non    riconducibile   a   disfunzioni   organizzative
dell'ufficio;
  Sentito  il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota
datata 2 luglio 2003, prot. n. 4702;
                              Decreta:
  E'  accertato  il  mancato  funzionamento per l'intera giornata del
27 giugno  2003  dei  servizi di pubblicita' immobiliare dell'ufficio
provinciale di Padova.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Venezia, 4 luglio 2003
                                        Il direttore regionale: Cieri