IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera del consiglio comunale di Lampedusa e Linosa (Agrigento) in data 5 febbraio 2003, n. 6; Vista la nota n. 2003/1968/GAB in data 15 maggio 2003 con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Agrigento esprime il nulla osta alla limitazione; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 254 del 26 maggio 2003; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Dal 26 luglio al 6 settembre 2003 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Lampedusa, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;