IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  di  veicoli  appartenenti  a  persone non facenti parte
della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  comunale di Lampedusa e Linosa
(Agrigento) in data 5 febbraio 2003, n. 6;
  Vista  la nota n. 2003/1968/GAB in data 15 maggio 2003 con la quale
l'Ufficio territoriale del governo di Agrigento esprime il nulla osta
alla limitazione;
  Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  siciliana
comunicato  con  nota  dell'assessorato  regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti n. 254 del 26 maggio 2003;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  26 luglio  al  6 settembre  2003  e'  vietato  l'afflusso e la
circolazione  sull'isola di Lampedusa, degli autoveicoli, motoveicoli
e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente sull'isola;