IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  di  veicoli  appartenenti  a  persone non facenti parte
della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  del  consiglio comunale di Ustica (Palermo) in
data 6 febbraio 2003, n. 5;
  Vista la nota n. 86447/TC in data 26 marzo 2003;
  Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  siciliana
comunicato  con  nota  dell'assessorato  regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti n. 136 del 17 marzo 2003;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilezionabile adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal 1° al 31 agosto 2003 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica
di  veicoli  a  motore  non  appartenenti  a  persone non stabilmente
residente  nel  costume  di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli
articoli successivi.