IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 6 febbraio 2003, n. 5; Vista la nota n. 86447/TC in data 26 marzo 2003; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 136 del 17 marzo 2003; Ritenuto comunque urgente ed indilezionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1° al 31 agosto 2003 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore non appartenenti a persone non stabilmente residente nel costume di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.