IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  16 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 11 marzo 2003
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di  controllo  denominato  «Bioagricoop  Soc.  coop. a
r.l.»,  con  decreto  del  3 agosto  1999, e' stata prorogata fino al
17 marzo 2003;
  Considerato  che  il  comitato  promotore con lettera del 1° luglio
2002 ha chiesto alla regione Puglia ai sensi dell'art. 53 della legge
n.   128/1998   di   designare,   quale   organismo  di  controllo  e
certificazione   della   denominazione   di   origine  protetta  olio
extravergine  di  oliva  «Terra  di  Bari»  la  «Camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Bari» in sostituzione di
«Bioagricoop Soc. coop. a r.l.»;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Terra di Bari»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 3 agosto 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Bioagricoop  Soc.  coop.  a  r.l.»,  sede  in  Casalecchio  di  Reno
(Bologna),  via  Macabraccia  n.  8,  con  decreto  3 agosto 1999, ad
effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine protetta olio
extravergine  di  oliva «Terra di Bari» registrata con il regolamento
della  Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, gia' prorogata
con  decreti  16 luglio  2002,  29 novembre  2002 e 11 marzo 2003, e'
ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 luglio
2003