IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  4 febbraio  2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002,
29 novembre   2002   e  8 aprile  2003,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  all'organismo  denominato
«Check  Fruit  S.r.l.»,  con  decreto  del  28 gennaio 1999, e' stata
prorogata fino al 29 agosto 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Pera  dell'Emilia-Romagna»,  allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
18 marzo 2002, protocollo n. 61363;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente     la     indicazione    geografica    protetta    «Pera
dell'Emilia-Romagna»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadeaza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo denominato «Check Fruit
S.r.l.»,  con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto
28 gennaio   1999,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica  protetta  «Pera  dell'Emilia-Romagna»  registrata  con il
regolaniento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia'
prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002,
29 novembre  2002  e  8 aprile  2003,  e'  ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2003.