IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visti  i  decreti  4 febbraio  2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002,
29 novembre   2002   e  8 aprile  2003,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  all'organismo  denominato
«Check  Fruit  S.r.l.»,  con  decreto  del  28 gennaio 1999, e' stata
prorogata fino al 29 agosto 2003;
  Considerato  che  ii  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Scalogno di Romagna», allo schema
tipo  di controllo, trasmessogli con nota ministeriale 18 marzo 2002,
protocollo n. 61365;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo denominato «Check Fruit
S.r.l.»,  con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto
28 gennaio   1999,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica   protetta   «Scalogno   di  Romagna»  registrata  con  il
regolamento  della  Commissione  CE  n. 2325/97 del 24 novembre 1997,
gia'  prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio
2002, 29 novembre 2003 e 8 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2003.