IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visti i decreti 20 gennaio 2003 e 6 maggio 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Ente Nazionale Risi», con decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, e' stata prorogata fino al 4 settembre 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 febbraio 2003, protocollo n. 60679; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 31 gennaio 2000; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'autorita pubblicata «Ente Nazionale Risi», con sede in Milano, Piazza Pio XI n. 1, con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, ad espletare le funzioni di controllo sull'indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti ministeriali 20 gennaio 2003 e 6 maggio 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003.