IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,   concernente   le  norme  regolamentari  per  l'applicazione  e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e
2,  concernenti  il  riordino  delle  funzioni  statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato
la  gestione  delle  funzioni  statali in materia di organizzazione e
gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con  modificazioni  con  la  legge  8 agosto  2002,  n.  178, recante
disposizioni  volte  ad  assicurare  la gestione unitaria, nonche' ad
eliminare  sovrapposizioni  di competenze, a razionalizzare i sistemi
informatici  esistenti  e  ad  ottimizzare  il  gettito  erariale, in
materia  di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi,  scommesse e
concorsi pronostici;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  Direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato e del Segretario
generale  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali del
31 ottobre  2002,  che  disciplina  il periodo transitorio nonche' il
periodo  a  regime  per  la  gestione  dei  giochi  e delle scommesse
sportive di competenza del Comitato olimpico nazionale italiano;
  Visto  il Disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato
tra  il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e l'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza
in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;
  Visto  il  Regolamento del concorso pronostici «Totosei», approvato
con decreto del Ministro delle finanze del 15 giugno 1998;
  Visto   il   Regolamento   del  concorso  pronostici  «TotoBingol»,
approvato  con  decreto  del  Ministro  delle finanze del 16 novembre
2000,  n.  363,  in  attuazione  dell'art.  16,  comma 1, della legge
13 maggio  1999,  n.  133,  recante  istituzione  di  un  nuovo gioco
riservato   al   Comitato  olimpico  nazionale  italiano,  denominato
«TotoBingol»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
19 giugno  2003  con  il  quale  e'  stato  approvato  il regolamento
generale dei concorsi pronostici su base sportiva;
  Ritenuto   che   occorre   razionalizzare   l'offerta  di  concorsi
pronostici  su base sportiva, per incrementare le entrate dell'erario
e del Comitato olimpico nazionale italiano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A partire dal 1° luglio 2003, sono sospesi a tempo indeterminato
i concorsi pronostici denominati «Totosei» e «Totobingol».
  2.  Gli  effetti  derivanti  dai  concorsi  pronostici  «Totosei» e
«Totobingol»  indetti  antecedentemente alla data del 1° luglio 2003,
nei  confronti  di chiunque, restano di esclusivamente competenza del
Comitato olimpico nazionale italiano.
    Roma, 9 luglio 2003
                                          Il direttore generale: Tino