IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto l'art. 117 della Costituzione;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L  179  del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune
del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002  della  Commissione  del
29 aprile  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L  118  del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2086/2002  della  Commissione del
25 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L  321  del 26 novembre 2002, recante modifica al citato
regolamento  (CE)  n.  753/2002,  con  il  quale  viene  prorogato al
1° agosto  2003  il  termine  di entrata in applicazione dello stesso
regolamento (CE) n. 753/2002;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n, 428, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12 gennaio   1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
europee, in particolare l'art. 4;
  Ritenuto  di  dover adottare anteriormente alla citata scadenza del
1° agosto  2003,  le disposizioni nazionali attuative del regolamento
(CE) n 753/2002;
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  all'abrogazione di alcuni
decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e
dal presente decreto;
  Visto  il  parere  delle  regioni  e provincie autonome di Trento e
Bolzano,  espresso  nelle  apposite  riunioni  tenutesi presso questo
Ministero in data 4 marzo 2003 e 27 marzo 2003 e da ultimo consultate
con nota n. 62342 del 22 aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Disposizioni generali e definizioni
  1.   Il  presente  decreto  stabilisce  le  disposizioni  nazionali
applicative  del  regolamento  (CE) n. 753/2002 della Commissione del
29 aprile  2002,  che  fissa  talune  modalita'  di  applicazione del
regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la
designazione,  la  denominazione, la presentazione e la protezione di
taluni prodotti vitivinicoli.
  2.  Allorche'  non  sara'  diversamente  previsto,  per  specifiche
disposizioni,  ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti
termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:
    regolamento (CE) n. 753/2002: regolamento;
    vini di qualita' prodotti in regioni determinate: vqprd;
    vini  spumanti  di  qualita'  prodotti  in  regioni  determinate:
vsqprd;
    vini  liquorosi  di  qualita'  prodotti  in  regioni determinate:
vlqprd;
    vini  frizzanti  di  qualita'  prodotti  in  regioni determinate:
vfqprd;
    denominazione di origine controllata: DOC o DO;
    denominazione di origine controllata e garantita: DOCG o DO;
    vini  da  tavola con indicazione geografica o vini ad indicazione
geografica tipica: IGT;
    per  «vini  tranquilli»,  anche a DO e a IGT, si intendono i vini
diversi  dai  vini  liquorosi, dai vini frizzanti, dai vini frizzanti
gassificati, dai vini spumanti e dai vini spumanti gassificati.