IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 117 della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione del 25 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 321 del 26 novembre 2002, recante modifica al citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale viene prorogato al 1° agosto 2003 il termine di entrata in applicazione dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002; Vista la legge 29 dicembre 1990, n, 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Ritenuto di dover adottare anteriormente alla citata scadenza del 1° agosto 2003, le disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n 753/2002; Ritenuto altresi' di dover procedere all'abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto; Visto il parere delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, espresso nelle apposite riunioni tenutesi presso questo Ministero in data 4 marzo 2003 e 27 marzo 2003 e da ultimo consultate con nota n. 62342 del 22 aprile 2003; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali e definizioni 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli. 2. Allorche' non sara' diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: regolamento (CE) n. 753/2002: regolamento; vini di qualita' prodotti in regioni determinate: vqprd; vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate: vsqprd; vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate: vlqprd; vini frizzanti di qualita' prodotti in regioni determinate: vfqprd; denominazione di origine controllata: DOC o DO; denominazione di origine controllata e garantita: DOCG o DO; vini da tavola con indicazione geografica o vini ad indicazione geografica tipica: IGT; per «vini tranquilli», anche a DO e a IGT, si intendono i vini diversi dai vini liquorosi, dai vini frizzanti, dai vini frizzanti gassificati, dai vini spumanti e dai vini spumanti gassificati.