In   relazione   a  quanto  previsto  dalla  direttiva  89/686/CE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  ai  dispositivi  di  protezione  individuale,  recepita con
decreto   legislativo  n.  475/1992,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha rinnovato l'autorizzazione ai sottonotati organismi per la
certificazione delle famiglie di prodotti a fianco indicati:
      Certottica Sca.r.l., via Fortogna n. 1 - Longarone (Belluno):
        dispositivi di protezione dell'udito;
        dispositivi di protezione degli occhi;
        dispositivi di protezione del capo;
        dispositivi di protezione delle cadute dall'alto;
        dispositivi di protezione totali o parziali del viso;
        dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
        indumenti  protettivi  con  esclusione  degli  indumenti  e/o
accessori destinati a proteggere contro rischi elettrici;
        dispositivi  di protezione dei piedi e delle gambe, anche con
funzioni antiscivolo, con esclusione di quelli destinati a proteggere
dall'alta  tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento
infrarosso, dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti;
        dispositivi  di  protezione  della  mano  o  del  braccio con
esclusione di quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle
materie   in   fusione,  fiamme  o  irraggiamento  infrarosso,  dalle
aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti;
      ANCCP S.r.l., via Rombon n. 11 - Milano:
        dispositivi  di  protezione  degli occhi con esclusione degli
occhiali  da sole per protezione da abbagliamento, degli occhiali per
sciatori e delle visiere per motociclisti;
        dispositivi di protezione degli arti inferiori con esclusione
delle calzature;
        dispositivi di protezione degli arti superiori;
        dispositivi  di  protezione  del  corpo  con esclusione degli
indumenti  di  protezione contro gli effetti termici da immersione, e
degli indumenti di protezione contro le contaminazioni radioattive;
        dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto.
    Le  autorizzazioni hanno una validita' quinquennale dalla data di
emissione dei decreti.