IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  Visto  in  particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001,
n.  57,  modificato  dall'art.  21,  comma  5,  della  predetta legge
12 dicembre  2002,  n. 273, il quale prevede che gli importi previsti
nel  comma  2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla
persona  di  lieve  entita',  derivanti  da sinistri conseguenti alla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, sono aggiornati
annualmente  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, in
misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice  nazionale  dei
prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati accertato
dall'ISTAT;
  Visto  il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il
quale  gli importi di cui al comma 2 dell'art. 5 della predetta legge
5 marzo  2001,  n.  57,  sono  stati  aggiornati a decorrere dal mese
di aprile 2002;
  Visti  gli  indici  ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati,  relativo  al  mese di aprile 2003, pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  114  del
19 maggio 2003;
  Ritenuto  di  applicare  agli  importi  aggiornati  con  il decreto
ministeriale  30 luglio  2002  la  maggiorazione  del  2,5% pari alla
variazione  percentuale  del  predetto  indice,  a decorrere dal mese
di aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma
2  dell'art.  5  della  legge  5 marzo  2001, n. 57 e successivamente
aggiornati   con   il   decreto  ministeriale  30 luglio  2002,  sono
ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti:
    Euro  650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del
primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
    Euro 37,95  per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno
di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Marzano