IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Skinner  Sven Eric, nato a Poole (Gran
Bretagna)   il   4 maggio  1964,  cittadino  britannico,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del  suo  titolo  professionale  di
biologe  conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso e dell'esercizio
in Italia della professione di biologo;
  Rilevato   che   il   richiedente   ha   conseguito  il  diplom  in
anthropologie  presso l'Universita' di Zurigo in data 6 maggio 1993 e
il  titolo  di  doktor der naturwissenschaften» presso il Politecnico
federale di Zurigo in data 20 aprile 1998;
  Considerato  che  il  richiedente  ha  documentato di aver maturato
esperienza professionale pluriennale nel settore;
  Viste  le  determinazioni  delle Conferenze di servizi nelle sedute
del 10 gennaio 2003 e del 31 marzo 2003;
  Visti i pareri del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi
espressi nelle note in atti datate 9 gennaio 2003 e 28 marzo 2003;
  Vista  la  nuova  domanda  presentata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 328/2001 sopra citato;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  biologo,  come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Al sig. Skinner Sven Eric, nato a Poole (Gran Bretagna) il 4 maggio
1964,  cittadino  britannico,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in
premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi -
sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 18 luglio 2003
                                          Il direttore generale: Mele