IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig. Mattioni Marco, nato a Roma (Italia) il
23 agosto  1973,  cittadino  italo-svizzero,  diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo  professionale  conseguito in Svizzera ai
fini  dell'accesso  e  dell'esercizio  in Italia della professione di
psicologo;
  Rilevato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
dottore  in  psicologia  -  psicologia  clinica e di comunita' presso
l'Universita'  degli  studi  «La Sapienza» di Roma in data 4 dicembre
2000;
  Considerato che il sig. Mattioni e' autorizzato al libero esercizio
della  professione  di  psicologo  nel  Cantone Ticino (Svizzera) dal
29 agosto  2002  e  che  risulta  iscritto  all'Albo  degli operatori
sanitari  del medesimo Cantone, come attestato dal Dipartimento delle
opere  sociali della Repubblica e Cantone del Ticino (Svizzera) nella
nota del 15 gennaio 2003;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza di servizi del 15 maggio
2003;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Mattioni  Marco,  nato a Roma (Italia) il 23 agosto 1973,
cittadino  italo-svizzero,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui  in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 18 luglio 2003
                                          Il direttore generale: Mele