IL COMITATO NAZIONALE per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vino d.o.c. «Vernaccia di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona», gia' riconosciuta come denominazione di orinine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimenco, il parere favorevole della regione Marche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona il 9 giugno 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»; Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2003, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento ed alla revoca contemporanea della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni concenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «VERNACCIA DI SERRAPETRONA». Art. 1. Denominazione del vino spumante La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», e' riservata al vino spumante nelle tipologie secco e dolce, gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.