IL COMITATO NAZIONALE
per la  tutela  e  la valorizzazione delle denominazioni di origine e
   delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini istituito a norma
   dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
    Esaminata  la domanda presentata dal Consorzio tutela vino d.o.c.
«Vernaccia  di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere
il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  del  vino  «Vernaccia  di Serrapetrona», gia' riconosciuta
come  denominazione di orinine controllata con decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche;
    Visto,  sulla  sopracitata richiesta di riconoscimenco, il parere
favorevole della regione Marche;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi in Serrapetrona il 9 giugno 2003, con la
partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
    Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per
la regione Marche per l'accertamento del «particolare pregio»;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  9 luglio  2003,  presente il
funzionario   della   regione   Marche,   parere  favorevole  al  suo
accoglimento  ed  alla  revoca  contemporanea  della denominazione di
origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», proponendo,
ai   fini  dell'emanazione  del  relativo  decreto  dirigenziale,  il
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  del  disciplinare  di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni concenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  via  Sallustiana  10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
   CONTROLLATA E GARANTITA «VERNACCIA DI SERRAPETRONA».
                               Art. 1.
                   Denominazione del vino spumante
    La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di
Serrapetrona»,  e' riservata al vino spumante nelle tipologie secco e
dolce,  gia'  riconosciuto a denominazione di origine controllata con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive
modifiche,  che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.