Il Comitato centrale per l'albo nazionale
                 delle persone fisiche e giuridiche
               che esercitano l'autotrasporto di cose
                         per conto di terzi
riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003:
  Visto  il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
  Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in
materia di autotrasporto;
  Visto  l'art.  2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  elevando  la predetta somma da euro 46.481.121,00, a
euro   67.139.397,00,   portando   il   totale  dell'importo  a  euro
77.468.535,00;
  Visto  l'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale
la  somma  di  euro  67.139.397,00  e'  stata  incrementata  di  euro
10.329.138,00;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  3091  del  13 marzo  2002, relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
  Vista  la  delibera n. 41/02, con la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare  interventi  finalizzati al miglioramento della protezione
ambientale  e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo
di euro 77.468.535,00 pari a euro 7.746.853,50;
  Considerato  che con la stessa delibera n. 41/02 e' stato deciso di
utilizzare  parte  di  detto  importo  per interventi tendenzialmente
volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade
ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
  Visti  gli  accordi di programma sottoscritti in data 3 giugno 2002
ed  in  data  5 luglio  2002 dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  con  gli  enti  interessati per il dirottamento, nell'anno
2002, del traffico dalla S.S.16 alla A14 e dalle S.S.1 e S.S.206 alla
A12 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono:
    1.  il  dirottamento  obbligatorio,  nel  periodo compreso tra il
12 giugno  ed  il  20 settembre 2002, dalle ore 19,00 alle ore 05,00,
del  transito  dei  veicoli  a quattro o piu' assi, dalla S.S.16 alla
A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;
    2.  il  dirottamento  obbligatorio,  nel  periodo compreso tra il
20 luglio ed il 30 agosto 2002, per l'intero arco della giornata, del
transito  dei  veicoli  appartenenti  alle  classi  3,  4  e  5,  con
esclusione  di  autobus  e caravan, dalle S.S.1 e S.S.206, nei tratti
compresi  nel  territorio  della  provincia  di  Livorno, alla A12 in
corrispondenza delle stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
  Considerato  che  in virtu' di tali accordi e' posta a carico delle
imprese  di  autotrasporto  una quota pari al 40% del pedaggio dovuto
per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;
  Considerato  che  sulla  base delle precedenti analoghe rilevazioni
effettuate  negli  anni precedenti e' stato appurato che il volume di
fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa 500.000,00
euro di cui il 40% e' posto a carico delle imprese di autotrasporto;
  Ritenuto  che  detta  quota di pedaggio, per un presumibile importo
complessivo  di circa euro 200.000,00 vada rimborsata alle imprese di
autotrasporto,  utilizzando  parte  dei fondi euro 7.746.853,50, resi
disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 41/02;
  Ritenuto  comunque  di  dovere  ristorare completamente la quota di
pedaggio  posta  a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo
all'eventuale   integrazione  dell'importo  ritenuto  presuntivamente
necessario  di euro 200.000,00, laddove cio' si rendesse necessario a
seguito  di  una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante
dalla  valutazione  delle  domande  presentate, utilizzando parte dei
sopraindicati fondi resi disponibili dalla delibera n. 41/02;
                              Delibera:
  1.  La  quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto
di  cose  per  conto  di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai
transiti  deviati  obbligatoriamente  sulle tratte autostradali della
A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso
a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
  2.  I  rimborsi  sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i
giorni, dalla ore 0 alle ore 24 nel periodo compreso tra il 20 luglio
ed  il 30 agosto 2002, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di
cui  al  successivo  punto 4 ed appartenenti alle classi 3, 4 e 5, ad
esclusione  degli  autobus  e  dei  caravan,  sulla  tratta della A12
compresa  tra  le  stazioni  di  Collesalvetti e Rosignano Marittimo,
nonche'  effettuati  dalle  ore  19,00  alle  ore  05,00  nel periodo
compreso  tra  il  12 giugno  ed  il 20 settembre 2002, dai veicoli a
quattro  o  piu'  assi,  con  esclusione  di  autobus  e  caravan, in
disponibilita'  delle  imprese  di  cui  al successivo punto 4, sulla
tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.
  3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione  differita  mediante  fatturazione  gestiti attraverso il
sistema  telepass  e  sono effettuati direttamente dalla societa' che
gestisce  tale  sistema  di  pagamento  differito  del pedaggio sulle
fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.
  4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle
societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
II,   Sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene  richiesto  il  rimborso  della  quota di pedaggio. Qualora una
cooperativa,  un  consorzio  o  una  societa'  consortile abbia fra i
propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale,
sia  imprese  iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i
viaggi effettuati da quest'ultime.
  5.  I  rimborsi  sono,  altresi',  effettuati a favore di imprese o
raggruppamenti  di  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di
terzi  aventi  sede  in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza  comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 881/92
del 26 marzo 1992.
  6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa'  consortile,  entro  il termine ultimo del 30 settembre 2003
pena  l'esclusione  dal  diritto,  trasmette a mezzo raccomandata con
avviso   di   ricevimento  al  Comitato  centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in via
Giuseppe  Caraci n. 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando
il   modello  all'allegato  alla  presente  delibera,  che  oltre  ad
attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di
cui  all'art.  1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi',
nel  caso  che  il  soggetto  richiedente  sia  una  cooperativa,  un
consorzio  o  una  societa'  consortile  tra  imprese, che le singole
imprese  aderenti,  che esercitano l'attivita' di autotrasporto e che
abbiano effettuato transiti deviati, siano anch'esse iscritte a detto
albo;  per  tali  imprese  socie  deve essere compilato il Quadro 1/A
allegato  alla domanda. Nella domanda deve inoltre essere indicato, a
pena   di   esclusione   dal   diritto,   il   codice   o   i  codici
d'identificazione,  cioe'  il codice o codici cliente, assegnati allo
stesso  soggetto giuridico dalla societa' concessionaria autostradale
che  emette  le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci
anche  soggetti  iscritti  al  registro  delle  imprese per attivita'
diverse   dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  devono
indicare,  a  pena di esclusione dal diritto, nel Quadro 1/B allegato
alla  domanda, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento
relativo  ai  viaggi  effettuati  dai  veicoli  appartenenti a questi
ultimi  soggetti,  che abbiano effettuato transiti deviati, affinche'
tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del
beneficio richiesto.
  7.  Per  le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le societa'
consortili  che,  nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al
precedente  punto  2,  si  sono  avvalse  di  sistemi di pagamento di
pedaggi  a  riscossione  differita,  il rimborso e' dovuto solo per i
pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.
  8.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla
data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa'
consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto
associativo.
  9.  Per  le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
l'esercizio  di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare
dalla  copia  della  licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n.
881/92  del  26 marzo  1992, da allegare alla domanda, fermi restando
gli  altri  requisiti,  condizioni e termini richiesti per le imprese
italiane. Qualora tale documentazione sia stata allegata alla domanda
di  riduzione dei pedaggi per l'anno 2002, sara' sufficiente indicare
tale  circostanza  attraverso  una dichiarazione resa nel corpo della
domanda,  nella  quale  deve  essere  altresi'  dichiarato  di essere
tuttora titolari di tale licenza.
  10.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
  11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2003
                                             Il presidente: De Lipsis