IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  il  quale  prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  possono  essere  modificati  i termini riguardanti gli
adempimenti  dei  contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti
in base allo stesso decreto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, recante
l'istituzione  e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive;
  Visto  il  regolamento  recante  norme  per la semplificazione e la
razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di
imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
  Visto  il  regolamento  recante  le  modalita' per la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
sul   valore   aggiunto   e  all'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
  Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti
nel  mese  di  agosto  2003, coincidono con il periodo di sospensione
feriale estiva delle attivita' lavorative;
  Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti
termini  per  consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo
periodo   di  tempo  per  l'effettuazione  dei  predetti  versamenti,
evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
     Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2003

  1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4,
del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel
mese di agosto 2003, entro il giorno 21, puo' essere effettuato entro
la predetta data, senza alcuna maggiorazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 luglio 2003


                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                           Letta

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Tremonti