IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,  relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e,
in   particolare,  le  regole  che  disciplinano  le  pratiche  ed  i
trattamenti enologici;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1622/2000  della  Commissione del
24 luglio  2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di
applicazione  del  Regolamento  (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un
codice  comunitario  dello  pratiche  dei  trattamenti  enologici, in
particolare l'art. 25;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  834/2001  della  Commissione, del
24 aprile  2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai
documenti  che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1986,  n. 462, recante misure
urgenti  in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  162 del
12 febbraio 1965 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  73  del  23 marzo  1965  che  stabilisce  «Norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini e aceti»;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire i termini entro i quali i
produttori  inviano  la  dichiarazione  preventiva  all'autorita'  di
controllo;
  Ritenuta  l'urgenza  di dover emanare diposizioni per disciplinare,
in  applicazione  del Regolamento (CE) n. 1622/2000, le modalita' cui
devono  attenersi  produttori  per l'aumento del titolo alcolometrico
volumico  naturale  al fine di permettere lo svolgimento di controlli
necessari  a  garantire  il  rispetto  delle disposizioni comunitarie
citate;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.
1622/2000,  la  dichiarazione  relativa ad ogni singola operazione di
arricchimento,  redatta per iscritto, perviene all'ufficio periferico
dell'ispettorato    centrale   repressione   frodi   territorialmente
competente  di  seguito denominato «Organo di controllo» in relazione
alla  sede  dello  stabilimento  presso  il  quale l'operazione viene
effettuata,  entro  e non oltre il secondo giorno precedente a quello
previsto per l'operazione e contiene:
    le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento
(CE) n. 1622/2000;
    l'intenzione  di  chiedere  l'aiuto  previsto  dall'art.  34  del
Regolamento (CE) n 1493/1999;
    la  partita  IVA  o  il  codice  fiscale  della ditta che procede
all'operazione di arricchimento;
    il  numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento
sara' annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo
trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;
    qualora  si  intenda richiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del
Regolamento  (CE)  n.  1493/1999, la zona viticola da cui proviene il
mosto concentrato o il mosto concentrato rettificato;
    la  quantita'  del  prodotto vitivinicolo che sara' sottoposto ad
arricchimento;
    la data di redazione;
    la firma del rappresentante legale o di un delegato.
  2. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.
1622/2000:
    a) qualora  il produttore effettui operazioni di arricchimento di
mosti  di  uve  destinati  a diventare vini a denominazione d'origine
ovvero   ad   indicazione  geografica  tipica  con  il  metodo  della
concentrazione  parziale,  compresa l'osmosi inversa, puo' presentare
una  dichiarazione  preventiva,  valida  per  tutte  le operazioni di
arricchimento  effettuate nella settimana che inizia con il giorno in
cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento;
    b) qualora  il  produttore  effettui esclusivamente operazioni di
arricchimento  mediante  aggiunta  di  mosto concentrato ovvero mosto
concentrato  rettificato  e  dichiari  espressamente  di non chiedere
l'aiuto  di  cui  all'art.  34  del Regolamento CE n. 1493/1999, puo'
presentare   una   dichiarazione  preventiva,  valida  per  tutte  le
operazioni  di  arricchimento  che  saranno effettuate entro sessanta
giorni  dalla  pima  operazione.  Tale  possibilita'  e' riservata al
produttore  che  trasforma  esclusivamente  le  uve raccolte presso i
vigneti da lui condotti, il cui quantitativo complessivo non supera i
500 quintali e che rispetti gli obblighi previsti.
  3.  La  dichiarazione  di cui al paragrafo 2, redatta per iscritto,
contiene:
    le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento
(CE) n. 1622/2000;
    la  partita  IVA  o  il  codice  fiscale  della ditta che procede
all'operazione di arricchimento;
    il  numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento
sara' annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo
trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;
    la data di redazione;
    la firma del rappresentante legale o di un delegato.
  4. Le  dichiarazioni  di  cui  al  paragrafo  2,  lettere  a) e b),
pervengono  «all'Organo  di  controllo»  entro e non oltre il secondo
giorno  precedente  a  quello  previsto  per  la  prima operazione di
arricchimento;  tuttavia qualora la dichiarazione di cui alla lettera
a)   non  contenga  la  data  e  l'ora  d'inizio  dell'operazione  di
arricchimento,  la stessa perviene entro e non oltre il giorno in cui
sono  effettuate,  sui  registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del
regolamento  (CE)  n.  884/2001,  le  iscrizioni in entrata delle uve
destinate  ad essere trasformate nei mosti di uve di cui al paragrafo
2, lettera a), secondo quanto disposto al paragrafo 5.
  5. Ai  sensi  dell'art.  17,  paragrato  1, del Regolamento (CE) n.
884/2001,  le  iscrizioni  in  entrata  delle uve destinate ad essere
trasformate,  in  tutto  o  in  parte,  nei  mosti  di  uve di cui al
paragrafo  2,  lettera a), sui registri di cui agli articoli 11, 12 e
13  del  Regolamento  (CE)  n.  884/2001,  sono  effettuate  all'atto
dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.
  6. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n.
1622/2000,   la   presentazione   di   una  nuova  dichiarazione,  in
conseguenza   dell'impossibilita'   di  procedere  all'operazione  di
arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:
    e'  subordinata  alla  comunicazione  «all'Organo  di controllo»,
entro  il  giorno  previsto per l'operazione di arricchimento, di una
dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'art. 47,
paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
concernente  i fatti, stati e qualita' che configurano la sussistenza
di  cause  di  forza  maggiore  atte  ad impedire lo svolgimento o il
completamento dell'operazione di arricchimento;
    e' effettuata, secondo il caso conformemente alle disposizioni di
cui al paragrafo 1 ovvero 2, 3 e 4.
  7. Ai  sensi  dell'art.  7,  paragrafo  1,  del Regolamento (CE) n.
884/2001  e operazioni di aumento del titolo alcolometrico effettuate
mediante  il  metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi
inversa, sono annotate su registri separati.