La materia della «trasparenza delle condizioni contrattuali», disciplinata dal Titolo VI (articoli 115-128) del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito TUB), ha formato oggetto della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003. La revisione organica della vigente disciplina di trasparenza e' volta a introdurre strumenti che - alla luce dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa - consentano di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di tutela della clientela e di promozione della concorrenza. La nuova disciplina s'inserisce in una cornice normativa che e' stata via via integrata con l'emanazione di disposizioni volte ad accrescere la tutela dell'utente dei servizi bancari e finanziari. Da ultimo, le delibere del CICR del febbraio del 2000 hanno dettato disposizioni in materia di capitalizzazione degli interessi e di estinzione anticipata dei crediti fondiari; il decreto legislativo n. 253 del luglio 2000, con riguardo ai bonifici transfrontalieri, ha previsto specifici obblighi informativi in capo agli intermediari e procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie; la Banca d'Italia, nel luglio del 1999 e nel novembre 2000, ha emanato specifiche disposizioni in materia di trasparenza per la raccolta in titoli delle banche. Esigenze di adeguamento normativo provengono anche dall'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e, in particolare, dall'affermarsi delle nuove tecnologie, che hanno sollecitato l'elaborazione di apposite iniziative in sede comunitaria (direttive 2000/31/CE sul «commercio elettronico» e 2002/65/CE sulla «vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori»). La richiamata delibera del CICR del marzo scorso ha individuato le linee fondamentali della nuova disciplina di trasparenza, rimettendo alla Banca d'Italia l'emanazione delle disposizioni di attuazione. La normativa della trasparenza riguarda i diversi momenti del rapporto banca-cliente: la pubblicita' preventiva delle condizioni, finalizzata anche alla comparazione tra le offerte di diversi intermediari; l'effettiva conoscenza da parte del cliente delle clausole contrattuali predisposte dalla banca; la forma e il contenuto dei contratti; la rendicontazione periodica e finale del rapporto. Le unite disposizioni costituiscono una nuova versione del Titolo X, Capitolo 1 del fascicolo Istruzioni di vigilanza per le banche (circolare n. 229 del 21 aprile 1999). Con separati provvedimenti sono dettate le disposizioni concernenti gli altri intermediari destinatari delle norme di trasparenza. Le previsioni riguardanti la pubblicita' si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'elenco allegato alla delibera del Comitato, mentre le altre disposizioni trovano applicazione per la generalita' delle operazioni e dei servizi, ivi incluso il credito al consumo. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito TUF), le disposizioni in esame non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio di cui all'art. 1, comma 6, lettera f), del TUF. Nell'ambito dei principi generali della disciplina di trasparenza viene posto in evidenza come il rispetto delle disposizioni presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza. Viene, inoltre, richiamata l'esigenza di osservare l'insieme delle disposizioni che l'ordinamento prevede in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, che le banche debbono considerare come un complesso normativo integrato. La nuova regolamentazione ridefinisce, in primo luogo, gli strumenti di pubblicita', al fine di elevare la qualita' delle informazioni rese e di renderne piu' facilmente comprensibili i contenuti. Viene introdotto un avviso, denominato «principali norme di trasparenza», volto a richiamare l'attenzione del cliente sui piu' rilevanti diritti e strumenti di tutela che la disciplina gli riconosce. La pubblicita' preventiva si incentra sui «fogli informativi» relativi a singole operazioni e servizi, i quali contengono dettagliate informazioni ripartite nelle seguenti sezioni: informazioni sulla banca; caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio; condizioni economiche dell'operazione o del servizio; clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio. I fogli riportano altresi' una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi utilizzate. Per la vendita di prodotti complessi a consumatori e per la sottoscrizione di titoli strutturati emessi dalle banche e' previsto l'obbligo di preventiva consegna al cliente del foglio informativo. Specifiche disposizioni disciplinano gli adempimenti pubblicitari nelle ipotesi di «offerta fuori sede» e di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, allo scopo di adattare le regole generali di trasparenza a modalita' operative che possono richiedere particolari cautele; nel caso in cui le banche si avvalgano di tecniche di comunicazione a distanza, vengono valorizzate le potenzialita' di tali mezzi per conseguire gli obiettivi di trasparenza. Sono stati, inoltre, introdotti nuovi adempimenti in capo alle banche, per accrescere il grado di consapevolezza della clientela nella fase «precontrattuale». Gli interventi mirano a consentire una ponderata valutazione degli impegni derivanti dall'eventuale stipula del contratto e a rendere immediatamente percepibili i piu' significativi diritti e oneri previsti dal contratto stesso. Sotto il primo profilo, il cliente ha diritto di ottenere, prima della stipula, una copia del testo contrattuale completo in ogni sua parte; data la natura informativa dell'adempimento, la consegna della copia del contratto non impegna le parti alla sua conclusione. Con riguardo al secondo aspetto, e' previsto che al contratto venga unito un «documento di sintesi» contenente le principali condizioni praticate, redatto sul modello dei fogli informativi e da aggiornare nel corso dello svolgimento del rapporto. E', inoltre, richiesto l'inserimento di un indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo di tutti gli oneri a carico del cliente, in analogia al TAEG gia' adottato per i contratti di credito al consumo. La scelta operata nelle disposizioni e' quella di una graduale estensione dell'ISC, tenuto conto della rilevante portata innovativa dello strumento. Esso verrebbe da subito applicato a operazioni che presentano particolari caratteristiche tecniche e che hanno ampia diffusione presso la clientela retail; in prospettiva, come espressamente indicato nelle istruzioni, potra' essere adottato anche per altre fattispecie contrattuali, alla luce dell'esperienza applicativa delle nuove regole. In tema di forma dei contratti, le nuove disposizioni sono in parte ricognitive delle previsioni del TUB, incentrate sulla richiesta della forma scritta ad substantiam. Al ricorrere di determinate condizioni, sono previste eccezioni per i contratti effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto, per quelli aventi carattere occasionale e per quelli relativi alla moneta elettronica. Sono ridefiniti i presidi informativi cui la clientela ha diritto durante lo svolgimento del rapporto. Le comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli, previste dall'art. 118 TUB, sono volte ad assicurare una chiara e tempestiva comunicazione al cliente delle variazioni intervenute; viene precisato che l'efficacia delle variazioni decorre comunque dalla comunicazione al cliente. Come stabilito dal CICR, e' confermata la possibilita', prevista dall'attuale normativa, che le variazioni sfavorevoli generalizzate siano comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante inserzioni nella Gazzetta Ufficiale; tali variazioni devono essere comunque notificate individualmente al cliente alla prima occasione utile. Per quanto concerne le comunicazioni periodiche, le banche devono fornire alla clientela, analiticamente, una completa e chiara informativa sullo svolgimento del rapporto e assicurare un quadro costantemente aggiornato delle condizioni praticate. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni - che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - e' fissata, in conformita' alla delibera del CICR del 4 marzo 2003, alla data del 1° ottobre p.v. Ai rapporti in essere alla medesima data si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela. Il Governatore: Fazio