Alle Amministrazioni statali
                                  Agli Enti pubblici
                                  Alle Regioni
                                  Alle  Province autonome di Trento e
                                  di Bolzano
                                  Alle  Amministrazioni provinciali e
                                  comunali
                                  Alle  Comunita'  montane, isolane e
                                  di arcipelago
                                  Alle Unioni di comuni
                                      e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome
                                  Alla  Conferenza  permanente  per i
                                  rapporti tra lo Stato, le regioni e
                                  le  province  autonome  di Trento e
                                  Bolzano
                                  Alla   Conferenza  Stato-Citta'  ed
                                  autonomie locali
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione     province    italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)

Premessa:

  Ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto  del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  7  gennaio 1998 e
successive  modificazioni,  la Cassa depositi e prestiti (CDP) e', in
via  generale,  autorizzata a concedere mutui per finanziare le spese
di investimento dei propri enti mutuatari.
  Per  la  maggior parte di questi ultimi, il divieto di ricorrere al
credito per finanziare spese diverse da quelle di investimento deriva
dai loro stessi ordinamenti:
    per  i comuni, le province, le citta' metropolitane e le Regioni,
il divieto e' sancito a livello costituzionale (art. 119 Cost.);
    per le articolazioni interterritoriali, associative o strumentali
degli   enti  locali,  quali  le  comunita'  montane,  isolane  o  di
arcipelago,  le  unioni di comuni, i consorzi di funzioni, il divieto
discende  in  via  generale dal combinato disposto degli articoli 2 e
202 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).
  La  definizione  di  «investimento» assume dunque un ruolo centrale
sia  presso  gli  ordinamenti  degli  enti  di riferimento che presso
l'Istituto, la cui attivita' di finanziamento e' comunque vincolata a
tale   parametro,  anche  quando  essa  e'  rivolta  a  soggetti  non
direttamente destinatari dei divieti sopramenzionati.
  Per  le ragioni esposte, si ritiene utile fornire alcune sintetiche
linee  guida,  volte  a  rappresentare  gli  orientamenti  assunti su
situazioni  che, in sede di verifica delle condizioni che legittimano
l'intervento  della  CDP  a  norma  dell'art.  1  del  citato decreto
ministeriale, hanno presentato il maggiore grado di complessita'.

                       Spese di investimento:

  Per  spese  di  investimento finanziabili dalla CDP si intendono le
spese  in conto capitale a fronte delle quali nel bilancio dell'ente,
che le sostiene, si registra un incremento patrimoniale.
  Le  ragioni  che  hanno  indotto l'Istituto a delimitare la propria
attivita'   creditizia  sulla  base  di  tale  definizione  risiedono
principalmente in due ordini di motivi:
    in  primo  luogo, tale definizione risponde all'esigenza, propria
di   una   istituzione   preposta   all'erogazione  del  credito,  di
salvaguardare  la  solidita'  patrimoniale dei soggetti finanziati e,
dunque,  di  limitare l'intervento in favore degli enti che informano
il proprio operato a criteri di stabilita' patrimoniale;
    in  secondo  luogo,  tale  definizione  e'  in  linea  con quelle
contenute  nel  Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella
Comunita'  (Reg.  CE  25 giugno  1996  n.  2223),  rilevanti  ai fini
dell'applicazione  delle  fonti  comunitarie  in materia di disavanzi
pubblici.
  Per  la determinazione del criterio di operativita' sopra indicato,
la  CDP  ha preso atto che l'art. 202 del T.U.E.L., nel circoscrivere
il   ricorso   all'indebitamento,   fa   riferimento  alle  spese  di
investimento  e  non  alla  categoria  delle spese in conto capitale.
Peraltro,    nell'art.    119    della    Costituzione,   il   limite
all'indebitamento per gli investimenti e' collocato nell'ambito della
disposizione che attribuisce agli enti un proprio patrimonio, ponendo
in tal modo un nesso tra quest'ultimo e gli investimenti.

                          I casi esaminati:

  Tra le fattispecie che, con maggiore frequenza, hanno dato luogo ad
approfondimenti  rientrano gli investimenti che non sono direttamente
realizzati  dal  soggetto che li finanzia mediante ricorso a capitale
di debito.
  Il  criterio  assunto  dall'Istituto  in  questi  casi e' quello di
verificare se le risorse trasferite dall'ente che assume il debito al
terzo  beneficiario  siano  utilizzate da quest'ultimo per realizzare
investimenti e se questi generino un accrescimento del patrimonio del
soggetto finanziatore. Tale variazione deve essere di norma immediata
e diretta.
  In  questa  fattispecie rientrano i «conferimenti di capitale». Gli
enti  mutuatari, attraverso la partecipazione al capitale di societa'
per  la  gestione  di  servizi  pubblici  o  al fondo di dotazione di
aziende   e   consorzi,  forniscono  risorse  e  ottengono  attivita'
finanziarie  (azioni/quote) che figurano nel loro stato patrimoniale.
E'  invece  esclusa  la possibilita' di ricorso al credito della CDP,
qualora  i  conferimenti  siano destinati a ricapitalizzare consorzi,
aziende o societa' per ripianare perdite.
  La  possibilita'  di  ricorrere  all'indebitamento  nei casi in cui
l'accrescimento  del patrimonio dell'ente sia differito nel tempo non
e' tuttavia sempre esclusa.
  Sono  i  casi di concessione di lavori pubblici ovvero di contratti
di  servizio  pubblico,  nei quali sia previsto che la proprieta' dei
beni   realizzati   venga  acquisita  al  patrimonio  dell'ente  alla
scadenza,  anche  anticipata, del rapporto concessorio o di servizio.
Gli  enti  possono essere ammessi al finanziamento, ad esempio per la
quota  di  contributo  a  loro carico, a condizione che si produca la
variazione  positiva  nel  loro  patrimonio,  anche  se differita nel
tempo.
  I «trasferimenti di capitale», dal soggetto che ricorre al capitale
di  debito  a  colui  che  beneficia  del  trasferimento  e  realizza
l'investimento sono ritenuti meritevoli di finanziamento a condizione
che:
    i   trasferimenti   si   realizzino   tra   unita'  istituzionali
appartenenti   al   settore   delle  pubbliche  amministrazioni  (es:
contributi  agli investimenti erogati dalle Regioni in favore di enti
locali  per  sostenere  lo  sviluppo  infrastrutturale  di  specifici
settori, come viabilita', servizio idrico, ecc.);
    i  trasferimenti  siano  a  favore  di  soggetti concessionari di
lavori  pubblici  o di proprietari e/o gestori di impianti, di reti o
di  dotazioni  funzionali  all'erogazione  di  servizi  pubblici o di
soggetti  che  erogano servizi pubblici, che gli stessi trasferimenti
siano  destinati a investimenti e che le concessioni o i contratti di
servizio  prevedano  la  retrocessione  degli  investimenti agli enti
committenti alla loro scadenza, anche anticipata.
  Nell'ultimo  dei  casi  esaminati  la  CDP si riserva di verificare
quanto   posto   a   fondamento  della  attivita'  di  finanziamento,
attraverso l'acquisizione di documentazione (contratto di concessione
di  lavori  pubblici,  contratto di servizio, etc.), che dia evidenza
della sussistenza delle condizioni richieste.
  Integra  la  fattispecie di trasferimento di capitale (dal soggetto
che   ricorre   al  capitale  di  debito  al  soggetto  che  realizza
l'investimento l'ipotesi, peculiare dei prestiti della CDP, in cui il
mutuo  sia concesso a favore del soggetto che realizza l'investimento
(mutuatario  alias  beneficiario) e gli oneri del servizio del debito
siano   assunti  a  carico  di  un  altro  soggetto  (pagatore  alias
debitore).
  Nei  casi  particolari  e  in  tutti  i  casi  dubbi,  quali quelli
riferibili  ad  alcuni  contratti  atipici  (es.:  leasing operativo;
global  service),  o al finanziamento di «programmi» di investimenti,
l'istituto   si   riserva   di  verificare,  attraverso  un'opportuna
attivita'  istruttoria  e l'acquisizione di documentazione, la natura
delle spese da finanziare.
    Roma, 29 luglio 2003
                                      Il direttore generale: Turicchi