IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
                  O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003

  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio  2003  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
relazione  alle  attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti radioattivi
dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte,  in  condizioni  di  massima  sicurezza,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59
del 12 marzo 2003;
  Vista  l'ordinanza  n.  3267  del  7 marzo  2003 del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
  Vista  l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n. 77 del 2 aprile 2003, e, in particolare, art. 1 comma
4);
  Vista   l'ordinanza  n.  4  dell'11 aprile  2003  del  com-missario
delegato,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;
  Vista   la   Convenzione   del  13 maggio  2003  stipulata  tra  il
commissario  delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, Enea e
Sogin;
  Visto  l'atto  di  scioglimento  e  di  messa  in  liquidazione del
«Consorzio   smantellamento   impianti  del  ciclo  del  combustibile
nucleare  (SICN)»,  giusta  deliberazione del consiglio direttivo del
Consorzio stesso del 19 giugno 2003, con efficacia al 1° luglio 2003,
risultante  dal verbale notarile di riunione del dott. Marco De Luca,
repertorio  20832; l'ordinanza n. 8 del 9 luglio 2003 del commissario
delegato,  in  corso  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
  Considerato che in data 29 luglio 2003 l'amministratore delegato di
Sogin  S.p.a.,  e il direttore generale di Enea hanno sottoscritto un
accordo   complessivo   formalizzato  nell'«Atto  di  affidamento  in
gestione   degli   impianti   in  esecuzione  della  convenzione  tra
commissario delegato, Enea e Sogin del 13 maggio 2003» finalizzato al
pieno   raggiungimento   degli  obiettivi  contemplati  nell'OPCM  n.
3267/2003;
  D'intesa con il commissario straordinario di Enea, formalizzata con
sua  lettera  del  29 luglio  2003, prot. CMS/2003/1241, riportata in
allegato sotto la lettera «A»;
                              Dispone:
  1.   L'esecutivita'  dell'«Atto  di  affidamento  in  gestione  per
l'esecuzione  della  convenzione del 13 maggio 2003», sottoscritto in
data  29 luglio  2003  tra  Enea  e  SO.G.I.N.  S.p.a.,  riportato in
allegato sotto la lettera «B».
  2. In virtu' della presente ordinanza, Enea continuera' ad esercire
le  attivita'  nucleari  che rimangono a suo carico, e le cui licenze
sono  ricomprese  in  quelle  degli  impianti  affidati in gestione a
SO.G.I.N. alle medesime condizioni e limiti attualmente vigenti, fino
alla  concessione  allo stesso Enea delle specifiche licenze da parte
delle  competenti  autorita'.  A  tal  fine  l'Enea  richiedera' alla
competenti  autorita',  entro  il  30 settembre  2003  le  specifiche
autorizzazioni per l'esercizio delle menzionate attivita' nucleari.
  3. La comunicazione della presente ordinanza e degli allegati «A» e
«B»   al   Ministero   delle   attivita'   produttive,  al  Ministero
dell'ambiente  e tutela del territorio, al Ministero dell'interno, al
Dipartimento  della  protezione  civile,  all'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas,  alla  commissione  tecnico-scientifica  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per i servizi tecnici (APAT), all'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA, a SO.G.I.N. S.p.a.
  4.   La  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione degli allegati «A»
e «B».
    Roma, 29 luglio 2003
                                        Il commissario delegato: Jean