IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art.  7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che
introduce la patente a punti;
  Visto in particolare il comma 4 del predetto decreto che prevede la
possibilita'  di  riacquistare  punti  previa  frequenza  di corsi di
aggiornamento   organizzati  dalle  autoscuole  ovvero  dai  soggetti
pubblici  e  privati  a  cio'  autorizzati  dal  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri;
  Considerata  l'esigenza  di  stabilire  i  criteri  per il rilascio
dell'autorizzazione  ai  soggetti  pubblici  e  privati  che dovranno
svolgere i corsi per il recupero dei punti per la patente di guida;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                Autorizzazione ad effettuare i corsi

  1.  I  corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo
15 gennaio  2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono di
recuperare  i  punti  decurtati  a  seguito di violazione di norme di
circolazione  stradale  sono  svolti  oltre  che dalle autoscuole, da
soggetti  pubblici  o privati di comprovata esperienza nell'attivita'
di  formazione  attinente  a  temi  di  tutela  della sicurezza della
circolazione    stradale    con    particolare    riferimento    alle
responsabilita'   del   conducente   del   veicolo,  autorizzati  dal
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri secondo i criteri previsti ai
commi successivi.
  2.  L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'art. 7, comma
4,  del  decreto  legislativo  15 gennaio  2002,  n.  9, e successive
modificazioni, e' rilasciata a:
    soggetti  pubblici  che  effettuano i corsi sotto la loro diretta
supervisione e responsabilita';
    soggetti  privati  che  svolgono l'attivita' di cui al comma 1 da
almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.
  3.  I  soggetti  di  cui  al comma 2 devono dimostrare di possedere
locali,  attrezzature  e  personale  conformi  a  quanto previsto dal
presente  decreto.  Detti  elementi  potranno  costituire  oggetto di
visita  ispettiva  preventiva  da  parte degli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri.
  4.   La  richiesta  di  autorizzazione  deve  essere  inoltrata  al
Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di
cui  all'allegato  1; non puo' essere dato avvio ad un corso prima di
aver ottenuto la suddetta autorizzazione.
  5.  In  relazione  alle  specifiche  caratteristiche  possedute dal
soggetto  richiedente,  le  autorizzazioni  possono essere rilasciate
anche  per  l'effettuazione  di  corsi  relativi  solo  a determinate
categorie di patenti di guida.