IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che introduce la patente a punti; Visto in particolare il comma 4 del predetto decreto che prevede la possibilita' di riacquistare punti previa frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri; Considerata l'esigenza di stabilire i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti pubblici e privati che dovranno svolgere i corsi per il recupero dei punti per la patente di guida; Decreta: Art. 1. Autorizzazione ad effettuare i corsi 1. I corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono di recuperare i punti decurtati a seguito di violazione di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attivita' di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilita' del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti ai commi successivi. 2. L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a: soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilita'; soggetti privati che svolgono l'attivita' di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale. 3. I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali, attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto. Detti elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva da parte degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri. 4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 1; non puo' essere dato avvio ad un corso prima di aver ottenuto la suddetta autorizzazione. 5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per l'effettuazione di corsi relativi solo a determinate categorie di patenti di guida.