IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 giugno  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 147 del 27 giugno 2003, con il quale e' stato dichiarato,
sino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave
situazione   determinatasi  nello  stabilimento  Ecolibarna  sito  in
Serravalle Scrivia;
  Considerata   la   grave   situazione   di   emergenza   ambientale
determinatasi  in  conseguenza  della  presenza di rifiuti pericolosi
nello   stabilimento   Ecolibarna  sito  in  Serravalle  Scrivia,  in
provincia di Alessandria;
  Considerato   che  presso  i  pozzi  spia  dell'area  esterna  allo
stabilimento  Ecolibarna  e'  stata  riscontrata  una  concentrazione
elevata di sostanze tossico - nocive;
  Considerato,  altresi',  che  le  condizioni  di  instabilita'  del
terrapieno  posto  sulla  sponda  destra del rio Negraro, costruito a
contenimento  delle  sostanze  inquinanti  presenti nell'area si sono
aggravate,  con conseguente grave rischio per la pubblica incolumita'
derivante    da    possibili    interferenze    con   le   fonti   di
approvvigionamento idropotabili della zona della bassa valle Scrivia;
  Considerato,  altresi',  che  detta  situazione  emergenziale si e'
ulteriormente  aggravata  a  causa  degli  eventi  sismici  che hanno
colpito  il  territorio  della  regione  Piemonte il giorno 11 aprile
2003;
  Ravvisata  quindi la necessita' ed urgenza di porre in essere tutti
gli  interventi  di carattere straordinario per la messa in sicurezza
delle  discariche  di  rifiuti  industriali  pericolosi ubicati nello
stabilimento Ecolibarna, nonche' per la caratterizzazione dell'intera
area;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 marzo2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti
di   protezione   civile   per   fronteggiare  l'emergenza  derivante
dall'attuale  situazione  internazionale»,  cosi'  come modificata ed
integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
14 febbraio   2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di
smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania,  Emilia-Romagna,  Basilicata  e  Piemonte, in condizioni di
massima sicurezza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267
del   7 marzo   2003,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni
urgenti  in  relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di
massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali
nucleari  e  nei  siti  di  stoccaggio  situati  sul territorio delle
regioni  Piemonte,  Emilia-Romagna,  Lazio,  Campania  e  Basilicata,
nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse
essenziale della sicurezza dello Stato»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  a  seguito  degli  eventi  meteorologici  verificatisi nei
giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo
e  Molise,  nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della
regione  Campania,  e,  nei  giorni  24,  25  e  26 gennaio 2003, nel
territorio della provincia di Foggia;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
7 marzo  2003,  n.  3268,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.  69  del  24 marzo  2003,  recante  «Primi
interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti a fronteggiare i
danni  conseguenti  agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre  2002,  con il quale lo stato di emergenza nel territorio
della  regione  Puglia  nel  settore  dei  rifiuti urbani, speciali e
speciali  pericolosi,  bonifica  e  risanamento ambientale dei suoli,
delle  falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela
delle  acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e'
stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 marzo  2003,  n.  3271,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  70  del  25 marzo 2003, recante: «Ulteriori
disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei
rifiuti  urbani,  bonifica  e risanamento ambientale dei suoli, delle
falde  e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle
acque  superficiali  e  sotterranee  e dei cicli di depurazione nella
regione Puglia»:
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre  2002,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 marzo  2003,  n.  3270,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  70  del  25 marzo 2003, recante: «Ulteriori
disposizioni  per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale
nel bacino idrografico del fiume Sarno».
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla
crisi  di approvvigionamento idro-potabile in atto nelle province del
territorio  della  regione  siciliana  e' stato, da ultimo, prorogato
fino al 31 dicembre 2004;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 marzo  2003,  n.  3299,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n. 159 dell'11 luglio 2003, recante: «Ulteriori
disposizioni   urgenti   di   protezione   civile   per  fronteggiare
l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio
della regione siciliana».
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  sindaco  del  comune  di  Serravalle  Scrivia  e'  nominato
commissario  delegato  per il superamento dello stato di emergenza di
cui alla presente ordinanza.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, il commissario delegato
provvede:
    alla  adozione di tutte le iniziative di carattere urgente per la
messa in sicurezza del sito;
    alla   caratterizzazione,   progettazione   ed  esecuzione  degli
interventi  di  bonifica e ripristino ambientale del sito, cosi' come
perimetrato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  del  7 febbraio  2003, ed in conformita' con la normativa
vigente in materia di siti inquinati;
    all'espletamento   di   tutte  le  altre  attivita'  strettamente
connesse al superamento del contesto emergenziale.
  3.  Il commissario delegato, per le attivita' di cui al comma 2, si
avvale   del   personale  degli  uffici  del  comune,  nonche'  della
collaborazione  degli  uffici  regionali,  degli  enti pubblici anche
locali,  dei dipartimenti universitari, dell'Agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente,  di  societa'  specializzate  a prevalente
capitale  pubblico delle amministrazioni periferiche dello Stato, con
oneri  a  carico  dei  medesimi  enti  per  gli aspetti di competenza
istituzionale.
  4.  Per  l'attuazione  dei  propri compiti, il commissario delegato
istituisce  un comitato tecnico, da costituirsi entro quindici giorni
dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con funzioni di consulenza sulle
questioni di carattere giuridico, tecnico e amministrativo.
  5.  Il  comitato  di  cui  al  comma  4  e' composto, oltre che dal
commissario   delegato,  da  tre  esperti  di  elevata  e  comprovata
esperienza  nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative ed ai
quali   e'  corrisposta  un'indennita'  mensile  pari  al  20%  dello
stipendio    netto    percepito,    e   con   funzione   indennitaria
onnicomprensiva.  Ai relativi oneri si provvede a carico dei fondi di
cui all'art. 3 della presente ordinanza.