IL DIRETTORE
                    del servizio per lo sviluppo
            e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra  l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno  1998, n. 204, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1° dicembre  1998,  recante
«Disposizioni   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la
valutazione   della   politica   nazionale   relativa   alla  ricerca
scientifica  e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d)
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  programma  nazionale  della ricerca (di seguito indicato
PNR),  approvato  dal  CIPE  con  deliberazione del 21 dicembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
  Visto,  in  particolare,  l'art. 103 della citata legge n. 388/2000
che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari
al  10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali
per  i  sistemi  mobili  di  terza  generazione,  per  le  specifiche
iniziative   ivi   indicate   e   con   particolare   riferimento  al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
  Visto  l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i
quali,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il fondo per gli investimenti
della  ricerca  di  base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8 marzo  2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  224  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del
3 settembre 2001;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6  del  decreto  8 marzo 2001 che
disciplina  le modalita' procedurali per il finanziamento di progetti
autonomamente  presentati  per lo svolgimento di attivita' di ricerca
di  base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza
internazionale;
  Visto,  altresi',  l'art.  8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001
che  disciplina  le  modalita'  procedurali  per  il finanziamento di
progetti  strategici  per  lo  sviluppo  di  tecnologie  pervasive  e
multi-settoriali  e  per la costituzione, il potenziamento e la messa
in  rete  di  centri  di  alta qualificazione scientifica, pubblici o
privati, anche a scala internazionale;
  Visti   i   decreti  direttoriali  del  2 agosto  2001,  protocollo
numeri 817-Ric.,  818-Ric.,  819-Ric.,  820-Ric., 821-Ric., 822-Ric.,
823-Ric.,  824-Ric.  di  invito  a  presentare, ai sensi dei predetti
articoli 6  e 8  del  decreto  ministeriale  n. 199-Ric. dell'8 marzo
2001,    progetti   nell'ambito,   rispettivamente,   dei   programmi
strategici:  post  genoma;  nuova  ingegneria  medica;  neuroscienze;
tecnologie   abilitanti   per   la   societa'  della  conoscenza-ICT;
nanotecnologie,  microtecnologie,  sviluppo  integrato dei materiali;
eredita'  e  prospettive  nelle  scienze  umane; scienza e tecnologia
nella societa' della conoscenza; tutela dei diritti e della sicurezza
dei cittadini;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma 3,  dei  predetti decreti
direttoriali  da  n.  817-Ric.  a  824-Ric.,  per  il  quale la quota
dell'intervento   finanziario   in  esso  stabilito  e'  destinata  a
sostenere  progetti autonomi di ricerca presentati ai sensi dell'art.
3,   comma 2,   lettera a),  del  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.
dell'8 marzo  2001,  e  vincolati  alle  tematiche  gia'  oggetto dei
programmi strategici;
  Vista  la  quota riservata, a tali progetti, nell'ambito di ciascun
programma  strategico,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, dei predetti
decreti direttoriali;
  Viste   le  domande  di  finanziamento  presentate,  ai  sensi  del
richiamato  art.  2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali da n.
817-Ric. a 824-Ric;
  Visto   il  decreto  ministeriale  11 maggio  2001,  protocollo  n.
449-Ric.,  con  cui  e'  stata nominata la commissione incaricata, ai
sensi  dell'art.  4,  comma 2  del  predetto decreto 8 marzo 2001, di
valutare i progetti da ammettere al finanziamento;
  Visti  i  criteri  e  i parametri fissati dalla Commissione, per la
valutazione  dei  predetti  progetti,  e  definiti  nella  seduta del
7 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 novembre  2002,  protocollo n.
1627-Ric.,  con  il  quale  sono  state  approvate  le proposte della
suddetta  commissione  espresse  nella  seduta  del 9 ottobre 2002 in
merito alla finanziabilita' di progetti sottoposti alla valutazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 novembre  2002,  protocollo n.
1680-Ric.,  con  il  quale  sono  state  approvate  le proposte della
commissione  espresse nella seduta del 29 ottobre 2002 in merito alla
finanziabilita' di progetti sottoposti alla valutazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre  2002,  protocollo n.
1931-Ric.,  con  il  quale  sono  state  approvate  le proposte della
commissione espresse nella seduta del 26 novembre 2002 in merito alla
finanziabilita' di progetti sottoposti alla valutazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 gennaio  2003,  protocollo  n.
36-Ric.,  con  il  quale  sono  state  approvate  le  proposte  della
commissione espresse nella seduta del 18 dicembre 2002 in merito alla
finanziabilita' di progetti sottoposti alla valutazione;
  Viste le disponibilita' del FIRB;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  1282  del  13 settembre 2002,
modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002;
  Visto il decreto direttoriale n. 1472/Ric. del 24 ottobre 2002;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla  adozione di un primo
decreto  direttoriale,  di  cui  al  comma  2 dell'articolo unico dei
richiamati  decreti ministeriali di approvazione delle proposte della
commissione,  per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie
necessarie  nonche',  ai  sensi  del  comma 5 dell'art. 6 del decreto
ministeriale  n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle
modalita' di erogazione, di monitoraggio delle attivita' realizzate e
di controllo dei risultati conseguiti;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252:   «Regolamento   recante   norme   per  la  semplificazione  dei
procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle
informazioni antimafia»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I   progetti   di  cui  all'elenco  allegato,  che  forma  parte
integrante  del  presente  decreto,  sono  ammessi al finanziamento a
valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.
  2. L'importo    di   Euro 1.500.000,00   grava   sulle   specifiche
disponibilita'   di   cui   al   decreto  direttoriale  n.  1282  del
13 settembre  2002, cosi' come modificato con decreto direttoriale n.
1617 del 13 novembre 2002.
  3. Ai  sensi  dell'art.  6,  comma 8,  del  decreto ministeriale n.
199-Ric.  dell'8 marzo  2001, il contributo ministeriale e' assegnato
secondo la seguente articolazione:
    30%  a  titolo  di anticipazione all'atto della pubblicazione del
presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
o,  nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione
della ivi prevista rimodulazione;
    il  restante  70%  in  quote  corrispondenti  alle annualita' del
progetto  e  all'atto  dell'accettazione  dei  rendiconti  di  cui al
successivo art. 4 del presente decreto.
  4. Il  MIUR  provvede  all'erogazione  del  contributo alle singole
unita'  di  ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote
di rispettiva competenza ivi indicate.
  5. Nei  casi  in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento
per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al
fine  di  individuare  la  quota di contributo spettante alle singole
unita'   di  ricerca,  provvede  a  richiedere  al  coordinatore  una
rimodulazione  del  piano  finanziario del progetto, tale comunque da
non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.