IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione  e  nel  commercio  dei  mosti,  vini  ed  aceti  ed, in
particolare, gli articoli 17, 18 e 19;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  7 agosto  1986,  n. 462, recante «Misure
urgenti   in   materia  di  prevenzione  e  repressione  delle  frodi
alimentari»;
  Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni
urgenti  per  la  distruzione  del  materiale specifico a rischio per
encefalopatia  spongiforme  bovine  e  delle proteine animali ad alto
rischio,  nonche'  per  l'ammasso  pubblico temporaneo delle proteine
animali  a  basso  rischio.  Ulteriori  interventi  per  fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»;
  Visto  il  decreto  11 settembre  2002,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 219 del
18 settembre  2002, recante deroga di cui all'art. 18 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 162/1965 al divieto di detenere mosti
con  titolo  alcolometrico  volumico  naturale inferiore a 8% vol non
denaturati   nelle  cantine  e  negli  stabilimenti  enologici  nella
campagna  vitivinicola  2002-2003  nonche'  relative  disposizioni in
materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 febbraio  2003, n. 44, recante
regolamento    di    riorganizzazione   della   struttura   operativa
dell'ispettorato centrale repressione frodi;
  Vista  la  nota con la quale il comitato permanente d'intesa fra le
organizzazioni   cooperative   vitivinicole   ha   rappresentato   la
necessita'  di prevedere anche per la campagna 2003/2004 la deroga al
divieto  alla  detenzione  di  mosti  e  vini  di gradazione alcolica
inferiore a 8% vol.
  Visto  il  parere  espresso  dal  Dipartimento  delle  politiche di
mercato  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali che
concorda   sull'opportunita'  di  concedere  la  richiesta  deroga  a
condizione   che  vengano  fissati  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'effettuazione  dei  controlli  da  parte  dell'Ispettorato centrale
repressione frodi;
  Considerato  che  il  citato decreto ministeriale 11 settembre 2002
relativo  alla  deroga  concessa per la precedente campagna 2002/2003
contiene  tutte le condizioni cui devono sottostare gli operatori per
poter   accedere   alla  deroga  stessa,  nonche'  le  modalita'  per
l'effettuazione  dei  relativi  controlli  da  parte dell'Ispettorato
centrale repressione frodi;
  Ritenuto  pertanto che le disposizioni contenute nel citato decreto
ministeriale  possano  essere rese valide ed applicabili anche per la
campagna 2003/2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  deroga  al divieto di detenzione di mosti e vini con gradazione
alcolica   inferiore   a  8% vol,  di  cui  all'art.  2  del  decreto
ministeriale  11 settembre  2002  citato in premessa, e' estesa anche
alla campagna 2003/2004.