IL DIRETTORE GENERALE
                   PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di
viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino
da tavola e del vino da tavola.
  Visto  il  regolamento  del Consiglio (CEE n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato V, lettera h), punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti.
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del
24 luglio  2000  che istituise un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  del  3 dicembre  2001,  n. 281,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,  «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini e aceti»;
  Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione
Veneto, della regione Lombardia e della provincia autonoma di Trento,
con  i  quali  gli  organi medesimi hanno certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2003, condizioni
climatiche    sfavorevoli   ed   hanno   chiesto   l'emanazione   del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette.
  Considerato,  altresi', che la regione Veneto, la regione Lombardia
e  la  provincia autonoma di Trento hanno indicato le varieta' di uve
per  le  quali e' consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle
partite per l'elaborazione dei vini spumanti;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
14 luglio 2003;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti:
    dalle  uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto atte
a  dare  vini  da  tavola e vini a IGT nonche' per le varieta' di uve
atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;
    dalle  uve  raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma
di  Trento atte a dare vini da tavola e per le varieta' di uve atte a
dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;
    dalle  uve  raccolte  nelle aree viticole della regione Lombardia
atte  a  dare  vini da tavola e vini a IGT nonche' per le varieta' di
uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1.
  2.   L'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  e'
effettuato  secondo  le modalita' previste dai regolamenti comunitari
sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 31 luglio 2003
                                       Il direttore generale: Petroli