IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
  Visto  il  comma  1  dell'art.  161  del  testo  unico  della legge
sull'ordinamento   degli   enti  locali,  approvato  con  il  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, il quale prevede che gli enti
locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto
di  bilancio,  con  modalita'  da  fissarsi  con decreto del Ministro
dell'interno;
  Visto  il  comma  2  del  citato  art.  161 il quale prevede che le
modalita'  della  certificazione siano stabilite tre mesi prima della
scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno;
  Visto  l'art. 2, comma 1, del citato testo unico il quale considera
ente locale anche l'unione dei comuni;
  Rilevata  la necessita' di emanare le modalita' di compilazione del
certificato   relativo   al   conto  di  bilancio  2002,  nonche'  di
individuare i termini e le modalita' di presentazione;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  2 gennaio  1997, n. 9,
secondo   il   quale   spetta   alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia
disciplinare  la  finanza  locale  negli enti locali e finanziare gli
stessi  con  oneri  a  carico  del proprio bilancio, ad eccezione dei
servizi  indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o  attribuite  a  comuni  e  province,  per i quali lo Stato provvede
separatamente   al  finanziamento,  nella  misura  determinata  dalla
normativa statale;
  Visto il comma 5 dell'art. 228 del testo unico il quale prevede che
al  conto  di  bilancio  venga  annessa  la  tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarieta';
  Visto  il comma 1 dell'art. 243 del testo unico il quale stabilisce
che  gli  enti  locali  strutturalmente  deficitari  sono soggetti al
controllo  centrale  sulle  dotazioni organiche e sulle assunzioni di
personale  da  parte  della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali;
  Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2003 il quale determina
le  modalita'  per  la  definizione  dei  parametri obiettivi ai fini
dell'individuazione   degli   enti   in   condizione  strutturalmente
deficitaria per il triennio 2001-2003;
  Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione
dei  dati  del  conto  di  bilancio anche attraverso l'adozione di un
sistema  informatizzato  di  certificazione  che comunque tenga conto
delle modalita' di certificazione relativa al conto di bilancio 2002;
  Preso  atto  che  dal  1° gennaio 2002 e' stata introdotta la nuova
moneta unica di conto «euro»;
  Vista  la  legge  17 dicembre 1997, n. 433, contenente la delega al
Governo per l'introduzione dell'euro;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  comuni,  le  province,  le  comunita' montane e le unioni di
comuni  devono  predisporre  e  presentare un certificato di conto di
bilancio  2002  in  versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto
delle  prescrizioni  di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ai suddetti
certificati  deve  essere  allegata  la  tabella  di  rilevazione dei
parametri  di individuazione degli enti in condizione strutturalmente
deficitarie  per  il triennio 2001-2003. Tale certificato deve essere
nelle  due  versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli
ed  alle  specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente
decreto.
  2.  I  comuni,  le  province,  le comunita' montane e le unioni dei
comuni  sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio
2002  su supporto magnetico (floppy disk), con un'etichetta originale
comprovante  gli estremi dell'omologazione ministeriale, oltre che in
stampa originale e quattro copie autenticate, non oltre il 30 ottobre
2003,  ai competenti uffici territoriali del Governo. Gli enti locali
delle  regioni  Valle  d'Aosta  e  Trentino-Alto  Adige sono tenuti a
presentare il certificato del conto di bilancio 2002 con le modalita'
e  nel  termine  predetti,  rispettivamente,  alla  presidenza  della
regione  della  Valle  d'Aosta,  ed  ai  commissariati del Governo di
Trento  e  Bolzano,  competenti  per territorio. L'ente certificante,
inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione.
  3.  I  comuni  inclusi nel campione dell'I.S.T.A.T., come da elenco
visualizzato       sul       sito       internet      dell'I.S.T.A.T.
«http://indata.istat.it/sip/comuni/comccb02.html»,  le  province e le
comunita'  montane  trasmetteranno  direttamente  al  detto Istituto,
secondo  le  modalita'  da  esso  impartite,  un'ulteriore  copia del
certificato  cartaceo  e  informatizzato  come  al successivo art. 3,
commi 6 e 7.
  4. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione
della  Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati  del  Governo di Trento e
Bolzano  devono  apporre  sul  frontespizio del certificato il timbro
indicante la data di arrivo del medesimo.
  5. Gli uffici territoriali del Governo, la presidenza della regione
della  Valle  d'Aosta  ed  i  commissariati  del  Governo di Trento e
Bolzano,   invieranno   l'originale   dei  certificati  al  Ministero
dell'interno,  nonche', una copia alla Corte dei conti - Sezione enti
locali,   una  all'I.S.T.A.T.  ed  una  all'A.N.C.I.,  all'U.P.I.  ed
all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.
  6.   All'originale   del  certificato  che  sara'  successiva  cura
dell'ufficio   territoriale   del  Governo  far  pervenire  a  questo
Ministero,  dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia
degli  archivi  da  cui  e' stata originata la stampa degli originali
stessi,  con  l'indicazione  in  etichetta  del nome dell'ente, della
provincia e del certificato di conto di bilancio.