Fermi   restando   gli  adempimenti  derivanti  dalla  legislazione
comunitaria e nazionale, con la presente circolare si intende fornire
disposizioni  in ordine alla documentazione concernente la gestione e
rendicontazione   delle  attivita'  cofinanziate  attraverso  il  FSE
rientranti  nella diretta responsabilita' dall'UCOFPL quale autorita'
di  gestione  o  nel  caso  di  coinvolgimento  dei servizi ispettivi
ministeriali   in  ordine  alle  attivita'  di  competenza  di  altre
amministrazioni  individuate  come  organismi  intermedi da parte del
Ministero del lavoro.
  Ove  ritenuto  opportuno,  tali amministrazioni/organismi intermedi
potranno,  comunque,  integrare,  per  quanto di competenza e per gli
aspetti   non   contemplati,   le  presenti  disposizioni  prevedendo
ulteriori  adempimenti  procedurali  o il coinvolgimento di ulteriori
uffici.
  Al  fine  di  omogeneizzare  le  procedure  ed  evitare, per quanto
possibile,  comportamenti  differenziati, si prevedono qui di seguito
la  regolamentazione  generale e gli adempimenti documentali ai quali
gli  operatori  devono  fare  riferimento nella gestione dei predetti
contributi.
  La  presente circolare tenendo conto delle tipologie di attivita' e
della  nuova  strutturazione  dei  PON,  individua,  a  seconda della
tipologia  di  attivita' da realizzare (formativa o non formativa), i
documenti specifici da predisporre e/o inviare.
Natura giuridica del rapporto.
  Ulteriore  considerazione preliminare attiene alla natura giuridica
del  rapporto tra l'amministrazione ed il soggetto attuatore, poiche'
gli adempimenti relativi alla documentazione assolvono ad una diversa
funzione   a   seconda   se  tale  rapporto  sia  configurabile  come
concessione di pubblico servizio o come rapporto contrattuale.
  Nel   primo   caso,   l'affidamento   e',   di   norma,   preceduto
dall'espletamento  di  una procedura concorsuale di tipo strettamente
pubblicistico  effettuata  attraverso  un  avviso  pubblico secondo i
principi  di  cui all'art. 12 della legge 241 del 1990, con l'intento
di perseguire finalita' di ordine generale e di interesse collettivo.
  Nel  secondo  caso  si  tratta,  invece,  di  un appalto di servizi
aggiudicato  all'esito  di  un bando di gara ai sensi delle direttive
comunitarie  in  materia  (in  primis:  direttiva  92/50/CE e decreto
legislativo  n.  157/95  e successive modificazioni) o delle analoghe
disposizioni nazionali in caso di procedure c.d. «sotto soglia».
  Fatta  questa  premessa  di  ordine generale, ne consegue, infatti,
come nel regime concessorio gli adempimenti procedurali e documentali
vengano   ad   assumere   una   valenza  amministrativa  strettamente
vincolante  per  i soggetti attuatori; la necessita', inoltre, per la
stessa  amministrazione  di  omogeneizzare  le proprie determinazioni
quali  espressione  del  potere  discrezionale,  sottende il puntuale
assolvimento  di adempimenti procedurali e documentali predeterminati
da  parte  dei Soggetti destinatari della concessione, con i quali si
instaura  un  rapporto  di  servizio, con le connesse responsabilita'
anche sotto il profilo contabile-amministrativo.
  Nel  caso,  invece, di affidamenti riconducibili a rapporti di tipo
contrattuale,  ne  consegue  come gli oneri documentali e procedurali
non  possano  essere  considerati  come  condizionanti dell'autonomia
organizzativa  degli  affidatari, quanto, piu' propriamente, come uno
dei  momenti  di  visibilita'  dell'andamento  delle attivita', della
coerenza,   della  modularita'  e  dell'articolazione  temporale  dei
servizi  appaltati  e, quindi, in buona sostanza, dell'adempimento od
inadempimento  rispetto  al  contratto, al capitolato d'oneri ed alla
documentazione  di  gara.  Chiaramente, nell'eventualita' che in tali
documenti  siano  dettagliate la quantita' o gli standard qualitativi
delle  prestazioni  oggetto  del  servizio  appaltato, l'assolvimento
degli  oneri documentali costituira' la necessaria ed imprescindibile
condizione  per  la  verifica  da parte dei preposti organi od uffici
ispettivi.
  In  relazione alla suddetta distinzione, per una maggiore chiarezza
espositiva, si ritiene opportuno distinguere:
    I. l'ipotesi di affidamento in concessione;
    II. l'ipotesi di affidamento contrattuale.
I. Affidamenti in regime concessorio.
  Dopo   la   sottoscrizione   dell'atto  di  concessione,  preceduta
dall'assolvimento  degli  obblighi  in  materia  di antimafia e degli
altri  adempimenti previsti per legge il soggetto beneficiario dovra'
uniformarsi alle seguenti prescrizioni.
Presentazione fideiussione.
  In  caso  di  richiesta  di  anticipi e/o di pagamenti intermedi, i
beneficiari  dovranno  presentare  al  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  -  UCOFPL - o all'organismo intermedio, prima dei
relativi  pagamenti,  idonee  fideiussioni  bancarie  o  assicurative
redatte  in  base  allo  schema  di  cui al decreto del Ministero del
tesoro  del  22 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del  26 aprile  1997  distinte per importo relativo alla quota FSE ed
alla quota al cofinanziamento nazionale.
  Tali   fideiussioni  saranno  liberate  a  seguito  della  verifica
amministrativo-contabile  finale delle attivita' rendicontate e delle
spese effettivamente sostenute.
  La  presentazione  delle  suddette fideiussioni non e' richiesta in
ordine alle quote di finanziamento relative ad enti pubblici.
  Il  relativo  pagamento  avverra'  dietro  presentazione di fatture
intestate  al  Ministero  e/o  note di debito, anch'esse distinte per
quote  di  FSE  e  di  cofinanziamento  nazionale,  emesse  dall'ente
beneficiario  del  finanziamento,  nel  caso  di  ATI  o ATS, da ogni
componente della Associazione ed inviate dal mandatario. Tali fatture
o  note  di debito dovranno indicare le coordinate bancarie dell'ente
beneficiario  o,  in  caso  di  ATI  o ATS, del capofila della stessa
associazione.
Pubblicizzazione dell'azione cofinanziata.
  In  ottemperanza  a quanto previsto dal regolamento CE n. 1260/99 e
dal regolamento CE n. 1159/2000, il beneficiario del finanziamento e'
tenuto  a  dare  adeguata  pubblicita'  al finanziamento concesso. In
particolare, esso dovra' osservare quanto previsto per l'utilizzo dei
loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni
disponibili presso il Ministero del lavoro o l'organismo intermedio.
Comunicazioni e informazioni: modalita' attuative.
  Tutte   le  comunicazioni  inviate  al  Ministero  o  all'organismo
intermedio  devono  contenere  almeno  i  seguenti  riferimenti: PON,
Avviso   o   bando,   decreto   di   finanziamento,  n.  fascicolo  e
denominazione del progetto.
  Resta,  ovviamente,  impregiudicata  la  facolta'  per  la  P.A. di
richiedere specifici adempimenti relativi a particolari situazioni.
Comunicazioni iniziali.
  Gli  enti  devono  comunicare  con  almeno  15 giorni di anticipo -
tramite  lettera  raccomandata  a.r. - la data di inizio, il luogo di
svolgimento  delle  azioni  contenute  nel  progetto  approvato,  nel
rispetto  dell'articolazione  prevista  dallo  stesso  progetto  o da
successive variazioni autorizzate.
  Tale comunicazione dovra' essere contestualmente inviata:
    alla  amministrazione  che  finanzia  il  progetto (Ministero del
lavoro - UCOFPL od organismo intermedio);
    alla  direzione  regionale  del  lavoro  -  settore ispezione, in
quanto      incaricata      dell'espletamento     delle     verifiche
amministrativo-contabili;
    alla  direzione  provinciale  del lavoro - servizio ispezione, in
quanto      incaricata      dell'espletamento     delle     verifiche
amministrativo-contabili,   e/o   ad  altro  organismo  di  controllo
eventualmente designato dall'organimo intermedio.
  Nel  caso  in  cui nell'ambito delle azioni di sistema previste dai
PON  -  FSE, siano contemplate attivita' a carattere formativo, prima
dell'inizio   delle  relative  azioni,  gli  enti  dovranno  altresi'
inviare,  alla  sola  direzione  provinciale  del  lavoro  - servizio
ispezione,  o  ad  altro organismo delegato al controllo ordinario, i
seguenti  documenti  in  riferimento all'applicazione del disposto di
cui alla legge n. 626/1994:
    1) comunicazione dell'avvenuta elaborazione della relazione sulla
valutazione  dei  rischi  da parte del responsabile della sicurezza e
del  piano  di  sicurezza, custodito presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva;
    2)  comunicazione  del  nominativo del medico competente nei casi
previsti dalla normativa vigente;
    3)   comunicazione   dei  nominativi  dei  lavoratori  incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
    4)  comunicazione dei nominativi del responsabile e degli addetti
al servizio di prevenzione e protezione.
  Nel caso di svolgimento diretto di attivita' formative da parte del
datore  di  lavoro,  lo  stesso  e'  tenuto,  in  sostituzione  della
documentazione di cui ai punti da 1 a 4, a trasmettere:
    a) una dichiarazione attestante la propria capacita' ad adempiere
allo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi;
    b) una  dichiarazione  attestante  gli  adempimenti relativi alla
valutazione  dei  rischi,  alla  redazione  del  piano di sicurezza e
custodia dello stesso.
  La  predetta  documentazione  dovra'  essere integrata dai seguenti
certificati:
    5)  nulla  osta  tecnico-sanitario della U.S.L. competente per la
rispondenza dei locali all'uso didattico;
    6)   certificato   di  prevenzione  incendi,  ovvero  nulla  osta
provvisorio  per  attivita'  soggette  alle  verifiche  dei  VVFF  e,
comunque,   adeguata  documentazione  che  attesti  il  possesso  dei
requisiti   minimi   previsti   dalla   normativa   antinfortunistica
(estintori, ecc.);
    7)  verbali  di  collaudo e di verifica periodica degli impianti,
attrezzature  e macchine (ascensori, montacarichi, impianti di terra,
dispositivi contro le scariche atmosferiche) o certificazione di auto
protezione  nelle  previsioni  delle  norme  CEE,  conformita'  degli
impianti  tecnologici  ai criteri della legge n. 46/1990, adempimenti
previsti dal decreto legislativo n. 277/1991.
  Nelle more del rilascio della certificazione di cui ai punti 5, 6 e
7  puo'  essere  consentito l'utilizzo delle strutture previa perizia
tecnica  giurata,  firmata  da  un  tecnico  abilitato e corredata da
planimetria dei locali.
Comunicazioni successive all'inizio delle attivita'.
  Entro  i  successivi  quindici  giorni  dall'inizio delle attivita'
dovranno  essere inoltrati alla sola direzione provinciale del lavoro
-  servizio  ispezione,  o  ad  altro organismo delegato al controllo
ordinario territorialmente competenti, la seguenti documentazione:
    1)  la  documentazione  dell'eventuale pubblicita' d'inizio delle
azioni;
    2)   l'elenco  degli  eventuali  destinatari  delle  attivita'  a
carattere  corsuale,  con  dati  anagrafici,  residenza  e condizione
professionale degli stessi;
    3)  gli  elenchi  del  personale docente e non docente e relativi
curricula professionali;
    4)  il  calendario delle lezioni delle attivita' corsuali su base
mensile o integrale;
    5) la polizza di assicurazione INAIL per le persone ed i tempi di
attivita' formativa non coperti da polizza preesistente e/o in atto;
    6)  in  caso di attivita' progettuali non corsuali, il calendario
degli incontri gia' previsti e/o programmati nell'ambito del progetto
tra  i  diversi  soggetti  partner ed i destinatari (dei quali dovra'
essere redatta e resa disponibile per eventuali controlli un'apposita
verbalizzazione  sottoscritta  dai  presenti, con l'indicazione della
rispettiva  qualifica e ruolo nell'ambito delle attivita). In caso di
eventi   quali   seminari,  conferenze,  Workshop,  sara'  necessario
inviare, unitamente al calendario, il relativo programma;
    7) elenco delle strutture utilizzate;
    8) l'elenco delle attrezzature didattiche utilizzate;
    9)  in  caso  di  attivita'  di rete (informatizzata o non) sara'
necessario  indicare  l'indirizzo/figura  di  riferimento/smistamento
della  rete,  del  portale  e/o del sito web costituito, indicando la
data di inizio/messa on line, di inizio del forum tra i destinatari.
  Contestualmente, si raccomanda di indicare agli organi di controllo
la   sede  presso  la  quale  e'  conservata  tutta  la  documenzione
amministrativa e contabile comprendente i registri obbligatori, copia
del  progetto  approvato e delle comunicazioni alle quali il soggetto
gestore e' tenuto.
Comunicazioni in itinere.
  Nel  corso  dell'attivita' l'ente e' tenuto ad inviare, nei termini
sottoindicati,  alla amministrazione che finanzia il progetto ed alla
direzione    provinciale    del    lavoro    -   servizio   ispezione
territorialmente  competente  o  ad  altro  organismo delegato per le
verifiche amministrativo-contabili:
    1)  le  variazioni  al  preventivo di spesa nei limiti consentiti
dalle disposizioni vigenti;
    2)   ogni   eventuale   variazione   intervenuta   rispetto  alle
segnalazioni effettuate in riferimento alla documentazione presentate
all'inizio dell'attivita';
    3)  la data d'inizio degli eventuali stage con almeno otto giorni
di  anticipo.  In  proposito,  si consiglia di effettuare comunque la
comunicazione  anche nel caso in cui possano prevedersi variazioni in
rapporto   alla   disponibilita'  della  struttura  ospitante,  salvo
procedere   successivamente   ad   una   ulteriore  comunicazione  di
aggiornamento o di rettifica;
    4)  ai fini dei pagamenti intermedi successivi all'erogazione del
primo   acconto,   essi   potranno   avvenire,  dietro  presentazione
all'UCOFPL  o agli organismi intermedi, di una dichiarazione di spesa
a firma del legale rappresentante dell'ente o del mandatario (in caso
di ATS o ATI) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, relativa alle spese gia' effettivamente sostenute corredata
da  copie dei singoli giustificativi di spesa che, ai sensi dell'art.
32  del  regolamento  CE n. 1260/99, devono corrispondere a pagamenti
effettuati  e  giustificati  da  fatture  quietanzate  o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente;
    5)   tale  documentazione  dovra'  essere  inviata  all'UCOFPL  o
all'organismo  intermedio,  entro  le  seguenti  date: 31 gennaio, 31
marzo,  30  giugno,  30 settembre  di  ogni  anno.  Le certificazioni
inviate  al  di  fuori di tali scadenze potranno essere rimborsate in
base alle effettive disponibilita' di risorse. A tale scopo il legale
rappresentante  dell'ente  o  il  mandatario  (in  caso di ATS o ATI)
dovranno  anche  utilizzare il supporto informatico SIPRO fornito dal
Ministero, che consente il collegamento informatico con l'ente stesso
o  l'ATS/ATI per la comunicazione in tempo reale della documentazione
contabile relativa alle spese inerenti il progetto approvato.
  Si  rammenta  che l'ente e/o i componenti l'ATS dovranno assicurare
l'utilizzazione   di   un   sistema   contabile  distinto  o  di  una
codificazione  contabile  appropriata  di  tutti gli atti contemplati
dall'intervento (regolamento CE n. 1260/99, art. 34, punto 1, lettera
e),  da  realizzarsi  attraverso l'istituzione di un adeguato sistema
contabile,  correlato  alla  contabilita'  generale, al fine di poter
definire  in  ogni momento le disponibilita' relative ad ogni singola
voce  di  costo.  Tale  sistema dovra', altresi', consentire di poter
dimostrare  la congrua ripartizione dei costi indiretti di progetto e
di funzionamento tra le diverse attivita' svolte;
    6) il legale rappresentante dell'Ente o mandatario dell'ATS o ATI
dovranno   fornire  contestualmente  una  relazione  sullo  stato  di
avanzamento   delle   attivita'  realizzate,  comprendente  anche  le
informazioni sulle procedure adottate.
  Ove  il  legale rappresentante dell'ente o il mandatario dell'ATS o
ATI  non  presentassero  entro  le  scadenze  fissate le richieste di
rimborso   corredate  da  dichiarazione  delle  spese  effettivamente
sostenute   e  dalla  relazione  succitata,  l'UCOFPL  o  l'organismo
intermedio  potranno  chiedere  la restituzione della somma erogata a
titolo di anticipo.
  In  ogni  caso,  si  precisa che il riconoscimento definitivo delle
spese   sostenute   durante   la  realizzazione  del  progetto  sara'
subordinato  all'esito della verifica amministrativo-contabile finale
del rendiconto generale delle spese;
    7)  nel  caso  il  beneficiario  del  contributo voglia apportare
qualsiasi  modifica  al  progetto  approvato,  la relativa variazione
dovra'    essere    preventivamente    autorizzata    dall'UCOFPL   o
dall'organismo   intermedio   su   espressa   richiesta   del  legale
rappresentante  dell'ente  o  del  mandatario  dell'ATS o ATI, da far
pervenire  al  competente  ufficio  almeno  trenta giorni prima della
modifica  da  apportare,  al fine di consentire all'ufficio stesso di
esprimersi su tale richiesta.
  Le   spese  relative  alla  parte  del  progetto  modificata  senza
autorizzazione  non saranno riconosciute, salvo quanto previsto dalle
disposizioni sugli storni di spesa.
  Per  quanto  riguarda le ATS o ATI, si rammenta che in particolare,
eventuali  modifiche  della  compagine  prevista  per la costituzione
dell'ATS/ATI  dovranno  essere  debitamente  motivate  e  autorizzate
dall'ufficio responsabile, fermo restando che almeno due dei soggetti
proponenti iniziali devono essere mantenuti;
    8)  resta  inteso che il beneficiario del contributo e' tenuto ad
adempiere  ad  ogni  eventuale  ulteriore  prescrizione o adempimento
richiesto dall'amministrazione.
Comunicazioni finali.
  Il  saldo  del  progetto  sara'  disposto  in  seguito  a  verifica
amministrativo-contabile  del  rendiconto  generale  delle  spese  in
quanto  effettivamente  quietanzate  e  pagate.  Tale verifica verra'
espletata dai competenti servizi ispettivi mediante appositi verbali,
anche informatizzati.
  A  tal  fine  il  legale  rappresentante  dell'ente o il mandatario
dell'ATS/ATI   dovranno   presentare   all'UCOFPL   o   all'organismo
intermedio  e  all'organo  di  controllo  incaricato  della  verifica
amministrativo-contabile,   entro   quaranta  giorni  (salvo  diversa
disposizione   contenuta   nell'Atto   di  concessione)  dal  termine
dell'attivita'  di  cui  al progetto, il rendiconto di tutte le spese
corredato  da  una  relazione sull'attivita' svolta e sugli obiettivi
raggiunti.  Tale  documentazione  dovra'  essere  esibita  in sede di
verifica  amministrativo contabile unitamente ad ogni altro documento
e giustificativo di spesa in originale.
  La   mancata   presentazione   del   rendiconto  e  della  relativa
documentazione  entro  il  suddetto termine puo' costituire motivo di
revoca  del  contributo concesso. Si rammenta, ancora, che in caso di
accertata   irregolarita',  oltre  alle  eventuali  sanzioni  penali,
potranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 38, lettera
h), del regolamento CE n. 1260/99.
  Qualora  l'ente  non  realizzi  in  tutto  o  in parte il progetto,
l'UCOFPL   o   l'organismo   intermedio   chiederanno,   oltre   alla
restituzione  della  somma anticipata e non correttamente utilizzata,
anche  gli  interessi  legali  maturati  sulle  quote  di  FSE  e gli
interessi dovuti in ragione del tasso ufficiale di sconto, sostituito
dal  tasso  ufficiale  di  riferimento  per  gli  strumenti giuridici
indicizzati alla cessata ragione normale dello sconto, maturati sulle
quote di Fondo di Rotazione ex lege n. 183/1987, calcolati dalla data
di erogazione a quella del rimborso.
  La  restituzione  dovra' avvenire secondo quanto previsto dall'art.
38,  lettera  h),  del  regolamento CE n. 1260/1999 e dalla normativa
nazionale  relativa  al  Fondo  di rotazione ex lege n. 183/1987 e al
FSE.
Conservazione della documentazione.
  Fatte  salve  le  disposizioni  nazionali  concernenti l'obbligo di
conservazione  della  documentazione contabile (art. 2220 cod. civ.),
si  richiamano  gli  oneri  relativi alla documentazione contabile ed
amministrativa  stabiliti  dal  regolamento  CE  n.  1260/99 (art. 38
par. 6)   e   dal  regolamento  CE  n.  438/01,  come  integrato  dal
Regolamento CE n. 2355/02.
Controdeduzioni.
  Avverso  le risultanze delle verifiche amministrativo-contabili, e'
ammessa  la  facolta'  per  l'ente  beneficiario del finanziamento di
presentare,   in   via   gerarchica,   all'autorita'  di  gestione  o
all'organismo  intermedio,  controdeduzioni al verbale, in analogia e
secondo  i termini e le modalita' stabilite dalla circolare 31 luglio
2000 n. 57 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2000
n. 222).
  Ulteriore  possibilita'  di  controdedurre  e'  ammessa  avverso le
risultanze  delle  eventuali  visite ispettive; in quest'ultimo caso,
esse  dovranno pervenire nel termine di quindici giorni all'autorita'
di   gestione   (o   all'organismo  Intermedio)  e,  contestualmente,
all'organo che ha effettuato la verifica.
Monitoraggio.
  Al  fine  di  consentire il monitoraggio fisico e procedurale delle
azioni  cofinanziate con il FSE, l'ente beneficiario e/o i componenti
l'ATI   o   ATS  dovranno  fornire  al  Ministero  ogni  informazione
necessaria  sul  progetto  approvato  e  in particolare sui risultati
raggiunti   e  sugli  effetti  prodotti.  Ai  fini  del  monitoraggio
finanziario,  il  legale  rappresentante  dell'ente e/o il mandatario
dell'ATI-ATS  dovra'  inviare,  con  cadenza trimestrale all'UCOFPL o
all'organismo  intermedio,  entro  venti  giorni  dalla  chiusura del
trimestre  di riferimento (entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre,
20 gennaio) l'apposita dichiarazione per il monitoraggio indicante le
spese  effettuate.  Inoltre,  al  fine  di consentire il monitoraggio
fisico delle azioni cofinanziate dal FSE, dovra' fornire all'UCOFPL o
all'organismo  intermedio,  in  seguito  ad  apposite richieste, ogni
informazione  necessaria  sul progetto approvato e in particolare sui
risultati raggiunti e sugli effetti prodotti.
Utilizzazione materiale.
  Il materiale, sia cartaceo che informatico, elaborato sia dall'ente
beneficiario   che   dagli   eventuali   componenti   l'ATI   o  ATS,
nell'espletamento  dell'attivita'  di cui al progetto approvato, deve
essere autorizzato dal Ministero per un eventuale utilizzo a fini non
strettamente legati al progetto stesso.
II. Affidamenti contrattuali.
  Nell'ipotesi  di affidamenti contrattuali, essendo questi preceduti
da  bandi  di  gara e connessi capitolati, gli oneri e le prestazioni
previste da tale documentazione di gara e dal contratto costituiranno
la  principale  fonte che gli affidatari saranno tenuti ad osservare,
fermi  restando,  ovviamente,  gli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti.
  Cio'  premesso  in  termini generali, l'affidatario dovra' comunque
presentare  all'amministrazione  appaltante  relazioni sugli stati di
avanzamento  trimestrali  (salvo diversa periodicita' stabilita nella
documentazione  di  gara)  secondo l'articolazione ed il programma di
attivita' contenute nel capitolato e nell'offerta presentata.
  La  stessa  amministrazione  valutera', a seconda della tipologia e
natura   del   servizio   appaltato,   le   specifiche  modalita'  di
elaborazione   e  presentazione  di  dette  relazioni  e  l'eventuale
ulteriore   documentazione  da  presentare  a  corredo  delle  stesse
(esempio:   elenco   descrittivo  dei  servizi  e  delle  prestazioni
effettuate;  luogo  di  svolgimento;  data  di svolgimento; numero ed
individuazione destinatari/utenti; materiali prodotti/distribuiti).
  Nel   caso   in   cui   sia   previsto   o   sia   stato  istituito
dall'amministrazione   appaltante  una  commissione/comitato  per  la
verifica  di  detti  stati  di  avanzamento,  tali  relazioni saranno
esaminate,   unitamente   ad   ogni   altro   elemento   in  possesso
dell'amministrazione, da detta commissione/comitato.
  Eventuali  modifiche  al  piano  di  attivita', all'offerta tecnica
presentata,  al  team  di  progetto,  ecc. potranno essere effettuate
soltanto  in  quanto  espressamente  autorizzate  in  via  preventiva
dall'amministrazione  appaltante  che, all'uopo, dovra' quindi essere
dettagliatamente  informata sulle motivazioni che hanno ingenerato la
richiesta delle stesse.
  Per  quanto  riguarda le ATS o ATI, si rammenta che in particolare,
eventuali  modifiche  della  compagine  prevista  per la costituzione
dell'ATS   dovranno   essere   debitamente   motivate  e  autorizzate
dall'ufficio responsabile, fermo restando che almeno due dei soggetti
proponenti iniziali devono essere mantenuti.
  La  presente  circolare  sostituisce  la lettera circolare UCOFPL -
Div. VI - n. 2400 del 22 luglio 1997.
    Roma, 7 aprile 2003
                                    Il direttore generale: Bulgarelli