IL DIRETTORE GENERALE
            per l'impiego, l'orientamento e la formazione

  Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale, all'art. 10, ultimo
comma,  stabilisce  che gli importi delle sanzioni amministrative ivi
previste sono adeguati con decreto ministeriale ogni tre anni in base
alla   variazione   dell'indice   del   costo  della  vita  calcolato
dall'istituto centrale di statistica;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  9 maggio  1989  e  successivi decreti di adeguamento, nonche' da
ultimo il decreto direttoriale del 10 ottobre 2000;
  Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80  e successive modificazioni, che attribuisce ai dirigenti generali
la  competenza  ad  adottare  atti di gestione e atti o provvedimenti
amministrativi;
  Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 2243
del  18 giugno 2003, da cui risulta che la variazione dell'indice del
costo della vita e' stata pari a +7,9% nel periodo maggio 2000-maggio
2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
«Disposizioni    per    l'introduzione   dell'euro   nell'ordinamento
nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1, della legge 17 dicembre
1997,  n.  433»,  il  quale all'art. 51 stabilisce che, a partire dal
10 gennaio  1999,  le  sanzioni  pecuniarie  - espresse in lire nelle
norme  vigenti - si intendono espresse anche in euro secondo il tasso
di conversione;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Gli  importi  di  cui  al  primo comma dell'art. 10 della legge
29 marzo  1985,  n.  113,  cosi'  come  rideterminati  dal decreto di
adeguamento  del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 97,93 a euro
105,70 e da euro 1.958,63 a euro 2.113,40.
  2.  Gli  importi  di  cui al secondo comma dell'art. 10 della legge
29 marzo  1985,  n.  113,  cosi'  come  rideteminati  dal  decreto di
adeguamento  del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 19,60 a euro
21,13 e da euro 78,30 a euro 84,53.