IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 7 e 8 del 21 novembre 1980, sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dei servizi per le informazioni e la sicurezza registrati alla Corte dei conti il 3 dicembre 1980, registro n. 1, fogli numeri 387 e 388 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/676/CEE e 88/295/CEE e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario»; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, recante il «Regolamento per il coordinamento delle norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche con le esigenze di gestione concernenti la sicurezza dello Stato; Vista la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e relativo regolamento attuativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente l'«Approvazione del regolamento sui lavori del Genio Militare»; Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, concernente l'«Approvazione delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia»; Visto l'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei casi e delle modalita' differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia ovvero a trattativa privata per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; Su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, dall'anno finanziario 2003 ed in relazione alle rispettive strutture ordinative, regolamenta i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi e di esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.