IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'istituzione e
l'ordinamento  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato;
  Visti  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 7
e  8  del  21 novembre  1980, sullo stato giuridico ed il trattamento
economico  del  personale  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la
sicurezza  registrati  alla  Corte  dei  conti  il  3 dicembre  1980,
registro  n.  1,  fogli  numeri  387  e 388 e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico delle disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo regolamento di
esecuzione, approvato con regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico
delle  disposizioni  in  materia di appalti pubblici di forniture, in
attuazione  delle  direttive  77/62/CEE,  80/676/CEE  e  88/295/CEE e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573   «Regolamento   recante   norme   per   la  semplificazione  dei
procedimenti  di  aggiudicazione  di  pubbliche  forniture  di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario»;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39, recante
«Norme   in   materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994,
n.  680,  recante il «Regolamento per il coordinamento delle norme in
materia  di  sistemi  informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche  con le esigenze di gestione concernenti la sicurezza dello
Stato;
  Vista  la  legge  quadro  in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994,  n.  109  e relativo regolamento attuativo adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
  Visto   il   regio  decreto  17 marzo  1932,  n.  365,  concernente
l'«Approvazione del regolamento sui lavori del Genio Militare»;
  Visto   il   regio  decreto  17 marzo  1932,  n.  366,  concernente
l'«Approvazione  delle  condizioni  generali per l'appalto dei lavori
del Genio Militare» e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367   «Regolamento  recante  semplificazione  e  accelerazione  delle
procedure di spesa e contabili»;
  Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
  Visto  l'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 20 agosto
2001,  n.  384  «Regolamento  di  semplificazione dei procedimenti di
spesa in economia»;
  Visto l'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  la  definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  dei  casi  e  delle modalita' differenziati di ricorso alla
procedura  di  acquisizione  di  beni  e servizi in economia ovvero a
trattativa  privata  per  gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
  Su  proposta  del  Comitato  interministeriale  per  i  servizi  di
informazione e sicurezza, previe intese con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

  1.  Il presente decreto, dall'anno finanziario 2003 ed in relazione
alle  rispettive  strutture  ordinative,  regolamenta  i  casi  e  le
modalita'  differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di
beni  e  servizi  e  di  esecuzione  dei lavori in economia, ovvero a
trattativa  privata,  per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801.