IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2076/2002  della  Commissione del
20 novembre  2002, che riporta l'elenco delle sostanze attive che non
sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto l'allegato II del citato regolamento, che riporta l'elenco di
alcune  sostanze  attive  per  le  quali  gli  Stati  membri  possono
mantenere   le   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  che  le
contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;
  Visto  l'art.  2, comma 1, del citato regolamento che stabilisce la
non  iscrizione  della sostanza attiva bromopropilato nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, dello stesso regolamento che stabilisce
entro il 25 luglio 2003 la revoca delle autorizzazioni all'immissione
in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti bromopropilato;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  25 luglio 2003 con il quale si e'
provveduto  ad  attuare  la prevista revoca dei prodotti fitosanitari
contenenti  la sostanza attiva in questione a decorrere dal 26 luglio
2003;
  Visto il successivo regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione
del  25 luglio  2003  che  costituisce l'allegato II del sopra citato
regolamento   (CE)   n.   2076/2002  al  fine  di  ampliare  gli  usi
riconosciuti essenziali;
  Considerato   che   il  citato  regolamento  (CE)  2076/2002,  come
modificato  dal regolamento (CE) n. 1336/2003, consente all'Italia di
mantenere  in  vigore  sino  al  30 giugno 2007 le autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari  a  base di bromopropilato per il controllo di
organismi  nocivi  su  pomacee  e vite (usi essenziali) in quanto non
sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;
  Considerato   che   i   regolamenti   sopra  citati  consentono  di
riammettere  alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva in questione
limitatamente al loro impiego su pomacee e vite (usi essenziali);
  Viste  le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere
il  mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su pomacee e vite
(usi  essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli
gia' autorizzati;
  Considerato  che il periodo di moratoria per la commercializzazione
e  l'utilizzazione  delle giacenze dei prodotti fitosanitari elencati
nell'allegato  al  presente decreto e' fissato al 31 dicembre 2007 ai
sensi  dell'art.  3,  lettera  b),  del  citato  regolamento  (CE) n.
2076/2002;
  Considerato   altresi'   che   il   periodo  di  moratoria  per  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che
riportano  in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra
i  quali  figurano  anche  impieghi  diversi  da  quelli ora ritenuti
essenziali,  e'  fissato  al  31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3,
lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio, pone
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  parziale  modifica  dell'allegato  al  decreto  dirigenziale
25 luglio    2003,    sono   riammessi   alla   produzione   e   alla
commercializzazione  fino  al  30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari
contenenti  la  sostanza attiva bromopropilato elencati nell'allegato
al  presente decreto, limitatamente al solo impiego su pomacee e vite
(usi  essenziali)  e  in conformita' alle nuove condizioni di impiego
indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.