IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Visto il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, che riporta l'elenco delle sostanze attive che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento che stabilisce la non iscrizione della sostanza attiva cartap nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Visto l'allegato II del citato regolamento, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali; Visto il successivo regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 che sostituisce l'allegato II del sopra citato regolamento (CE) n. 2076/2002 al fine di ampliare gli usi riconosciuti essenziali; Considerato che il citato regolamento (CE) 2076/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003, consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di cartap per il controllo di organismi nocivi su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, piante ornamentali (usi essenziali in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative; Considerato che i regolamenti sopra citati consentono di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, piante ornamentali (usi essenziali); Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, piante ornamentali (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli gia' autorizzati; Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e' fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002; Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cartap riportati in allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucchino, piante ornamentali (usi essenziali) e in conformita' alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.