IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2076/2002 della Commissione del 20
novembre  2002,  che  riporta  l'elenco delle sostanze attive che non
sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto art. 2, comma 1, del citato regolamento che stabilisce la non
iscrizione  della  sostanza  attiva  fomesafen  nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE;
  Visto l'allegato II del citato regolamento, che riporta l'elenco di
alcune  sostanze  attive  per  le  quali  gli  Stati  membri  possono
mantenere   le   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  che  le
contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;
  Visto il successivo regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione
del  25 luglio  2003  che  sostituisce l'allegato II del sopra citato
regolamento   (CE)   n.   2076/2002  al  fine  di  ampliare  gli  usi
riconosciuti essenziali;
  Considerato   che   il  citato  regolamento  (CE)  2076/2002,  come
modificato  dal regolamento (CE) n. 1336/2003, consente all'Italia di
mantenere  in  vigore  sino  al  30 giugno 2007 le autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari  a  base  di  fomesafen  per  il  controllo di
organismi   nocivi   su   soia,   pisello,  fagiolo,  fagiolino  (usi
essenziali)   in  quanto  non  sono  attualmente  disponibili  valide
soluzioni alternative;
  Considerato  che i regolamenti sopra citati consentono di mantenere
alla  produzione  ed  al  commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente
al   loro   impiego   su   soia,  pisello,  fagiolo,  fagiolino  (usi
essenziali);
  Viste  le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere
il  mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su soia, pisello,
fagiolo,   fagiolino  (usi  essenziali)  avendo  accertato  che  tali
impieghi erano tra quelli gia' autorizzati;
  Considerato  che il periodo di moratoria per la commercializzazione
e  l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati
in  allegato  al  presente  decreto e' fissato al 31 dicembre 2007 ai
sensi  dell'art.  3,  lettera  b),  del  citato  regolamento  (CE) n.
2076/2002;
  autorizzati,  tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli
ora  ritenuti  essenziali,  e'  fissato al 31 dicembre 2003, ai sensi
dell'art. 3, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono  confermate  fino  al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla
produzione  e  alla  commercializzazione  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva  fomesafen  riportati in allegato al
presente  decreto,  limitatamente  al  solo impiego su soia, pisello,
fagiolo,  fagiolino  (usi  essenziali)  e  in  conformita' alle nuove
condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al
presente decreto.