IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanita', ora con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva 70/220/CEE; Visto il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/100/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE; Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del 28 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; Adotta il seguente decreto: Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo Art. 1. 1. L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni; b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante; c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che puo' anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacita' massima di 15 litri; d) "veicolo bicarburante", un veicolo che puo' funzionare a benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.». 2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.