IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare  di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente, ora con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  e con il
Ministro  della sanita', ora con il Ministro della salute, in materia
di  norme  costruttive  e  funzionali dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi  che  interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al
diritto comunitario;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/116/CE  che
modifica   da   ultimo   la   direttiva  70/156/CEE,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio
2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  7 marzo 1975,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101
del   16 aprile  1975,  di  recepimento  della  direttiva  70/220/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'inquinamento  atmosferico  da  emissioni  dei veicoli a
motore;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
13 maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  134 del
10 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al
progresso  tecnico  la direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
21 dicembre  1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  53  del  4 marzo  2000,  di attuazione della direttiva
98/69/CE  relativa  alle  misure  da  adottare  contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni
alla direttiva 70/220/CEE;
  Visto  il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti
5 novembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 281 del
30 novembre  2002,  di  recepimento  della  direttiva 2001/100/CE che
modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;
  Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291
del  28 ottobre  2002,  che  adegua al progresso tecnico la direttiva
70/220/CEE  del  Consiglio  relativa  alle  misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

                               Adotta

                        il seguente decreto:

       Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo

                               Art. 1.
  1.  L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
come   da   ultimo   modificato   dal   decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  5 novembre 2002, e' sostituito dal
seguente:
  «Art. 1. - Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte
A,  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione
8 maggio 1995 e successive modificazioni;
    b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito
d'un  dispositivo  speciale  che  permette  l'uso  del  GPL o del gas
naturale  nel  suo  sistema  di propulsione. I veicoli di questo tipo
possono  essere  concepiti  e costruiti come veicoli monocarburante o
bicarburante;
    c) "veicolo  monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente
per  funzionare  in  permanenza  a  GPL o a gas naturale, ma che puo'
anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di
emergenza  o  per  l'avviamento,  con  un  serbatoio  della capacita'
massima di 15 litri;
    d) "veicolo  bicarburante",  un  veicolo  che  puo'  funzionare a
benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.».
  2.  Gli  allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto
del  Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato
dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
5 novembre   2002,  sono  modificati  conformemente  all'allegato  al
presente decreto che fa parte integrante dello stesso.