IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'istituto  «Scuola di psicologia
analitica e psicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad
attivare  un corso di specializzazione in psicoterapia in Novara, per
un  numero  massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per
ciascun anno pari a quindici unita' e, per l'intero corso, a sessanta
unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   dell'11 luglio   2003,   a   conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che:
    la  documentazione  relativa all'indirizzo metodologico e teorico
culturale  della  Scuola  di  psicologia  analitica e psicoterapia e'
estremamente carente;
    mancano  attestazioni relative alla validita' del modello ed alle
evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia;
    la  distribuzione delle materie di insegnamento appare generica e
dispersiva;
    non   si   evince   alcuna  specificita'  del  modello  operativo
psicoterapeutico   proposto;  il  regolamento  di  funzionamento  non
prevede l'obbligo alla analisi personale;
    dai  curricula  dei  docenti  non si evince altresi' una adeguata
maturazione  di  una  propria  formazione  specifica  nel campo della
psicoterapia analitica;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'istituto  «Scuola  di
psicologia analitica e psicoterapia» con sede in Novara per i fini di
cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998,
n.  509  e'  respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della
commissione   tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del  predetto
provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona