IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale il sig. Winkler Dalibor, cittadino
italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del titolo di odontoiatra
conseguito  a  Zagabria  (Croazia),  ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione  del 5 marzo 2003 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  il  D.D. 7 maggio 2003 con il quale e' stato disciplinato lo
svolgimento   della   prova  attitudinale  in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno
e  8 luglio  2003,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992,  a  seguito  della  quale il sig.
Winkler Dalibor e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  odontoiatra  rilasciato in data 24 ottobre 1986
dalla  facolta'  di stomatologia dell'Universita' di Zagabria al sig.
Winkler  Dalibor,  cittadino  italiano,  nato a Bjelovar (Croazia) il
9 febbraio   1947,   e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
  2. Il dott. Winkler Dalibor e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra,
previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola