L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione di Consiglio del 5 agosto 2003;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n.
197;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,  recante  il  regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie  nel  settore  delle  telecomunicazioni, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 22 settembre 1997,
n. 221;
  Vista  la  direttiva  92/44/CEE  del  Consiglio  del 5 giugno 1992,
sull'applicazione  della  fornitura  di una rete aperta (Open Network
Provision  -  ONP)  alle  linee  affittate, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee  del 19 giugno 1992, serie L, n.
165;
  Vista  la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE
per  adeguarle  al  contesto  concorrenziale  delle telecomunicazioni
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee del 26
ottobre 1997, serie L, n. 295;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE
e   98/10/CE,  in  materia  di  telecomunicazioni,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n.
74;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/19/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio   del  7 marzo  2002  relativa  all'accesso  alle  reti  di
comunicazione    elettronica    e    alle    risorse    correlate   e
all'interconnessione delle medesime;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/20/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica;
  Vista  la  direttiva  n.  2002/21/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
  Vista   la  direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  7 marzo  2002  relativa  al  Servizio Universale e ai
diritti   degli   utenti  in  materia  di  comunicazione  elettronica
(«direttiva servizio universale»);
  Vista  la  propria  delibera n. 66/98, recante «Autorizzazione alla
Telecom   Italia  in  relazione  all'offerta  di  circuiti  diretti»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
10 novembre 1998, n. 263;
  Vista la propria delibera n. 101/99, recante «Condizioni economiche
di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione
di  meccanismi  concorrenziali  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;
  Vista  la  propria delibera n. 171/99, recante «regolamentazione ed
il  controllo  dei  prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da
Telecom  Italia  a  partire  dal  1°  agosto  1999», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n.
193;
  Vista  la  propria  delibera n. 197/99, recante «Identificazione di
organismi  di  telecomunicazioni  aventi  notevole forza di mercato»,
pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' n. 1/1999;
  Vista  la  propria delibera n. 389/00/CONS, recante «Determinazioni
di  condizioni  economiche  per l'offerta di linee affittate da parte
della  societa'  Telecom  Italia  S.p.A.»,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;
  Vista la propria delibera n. 71l/00/CONS, recante «Nuove condizioni
economiche  per  l'offerta di linee affittate da parte della societa'
Telecom  Italia  S.p.A.»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;
  Vista  la  propria  delibera  n. 266/0l/CONS, recante «Integrazione
della  delibera  n. 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni
economiche  dei  circuiti diretti analogici urbani», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n.
160;
  Vista  la  propria  delibera  n. 393/0l/CONS, «Offerta wholesale di
linee  affittate da parte di Telecom Italia S.p.A.», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n.
259;
  Vista  la propria delibera n. 59/02/CONS, recante «Offerta di linee
affittate  wholesale  da  parte della societa' Telecom Italia S.p.A.»
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13
marzo 2002, n. 61;
  Vista  la  propria  delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a
garantire   la   piena  applicazione  del  principio  di  parita'  di
trattamento  interna  ed  esterna  da  parte  degli  operatori aventi
notevole  forza  di  mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n.
153;
  Vista  la propria delibera n. 350/02/CONS, recante «Identificazione
di  organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato
per   l'anno   2000»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 27 novembre 2002 n. 278;
  Vista  la propria delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione
di  organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato
per   l'anno   2001»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;
  Visti gli atti del procedimento;
  Considerato quanto segue:
1.  Il  quadro  normativo di riferimento comunitario e nazionale e le
                   determinazioni dell'Autorita'.
  La  normativa  comunitaria  vigente (direttiva 92/44/CE, modificata
dalla  direttiva  97/51/CE) definisce il servizio di linee affittate,
come «le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacita'
di  trasmissione trasparente tra punti terminali di una stessa rete e
che  non includono la commutazione su richiesta». La direttiva impone
(articoli 8,  comma  2, e 10, comma 1) agli organismi notificati come
aventi  significativo  potere  di mercato (SPM) nel mercato nazionale
delle  linee  affittate  di  rispettare i principi di orientamento al
costo,   trasparenza,   obiettivita'   e  non  discriminazione  nella
determinazione  delle  relative  condizioni  economiche. La direttiva
dispone altresi' che le tariffe per le linee affittate debbano essere
indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente e debbano
riflettere  i  costi  relativi  agli  elementi di rete utilizzati per
fornire il servizio.
  Tali  principi  regolamentari  sono stati trasposti nella normativa
nazionale,  ad  opera  del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997,  che ha recepito la normativa comunitaria nel settore delle
telecomunicazioni (si vedano, in particolare gli articoli 7, 8 e 9) e
del  Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001,
che ha recepito la direttiva 97/51/CEE.
  Sulla   base   del   quadro   normativo  comunitario  e  nazionale,
l'Autorita'  e'  intervenuta  piu'  volte  sul  mercato  delle  linee
affittate.  Inizialmente,  con  la  delibera  n. 66/98 l'Autorita' ha
autorizzato  Telecom  Italia  ad  applicare  le condizioni economiche
proposte   per  l'offerta  delle  linee  affittate,  riservandosi  di
rivedere  tali  condizioni  economiche  in  una  fase  successiva  di
verifica  dei  criteri  di  contabilita'  dei  costi e di separazione
contabile  ai  sensi della raccomandazione comunitaria [98/322/CEE] e
degli  articoli 8  e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997,  ovvero di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi
dell'art. 7, comma 1 del medesimo provvedimento.
  Con  la delibera n. 171/99, l'Autorita' ha ribadito che il servizio
di  linee  affittate  da  parte  di  operatori notificati come aventi
notevole  forza  di  mercato  rientra  tra  i  servizi  sottoposti al
criterio  dell'orientamento  al  costo  e  all'obbligo di separazione
contabile  e,  nel corso dello stesso anno, con la delibera n. 19/99,
ha  notificato  Telecom Italia come organismo dotato di significativo
potere  di  mercato  nel  mercato  nazionale  dei servizi delle linee
affittate.
  Successivamente,  con  la delibera n. 389/00/CONS, l'Autorita', nel
precisare   la   distinzione   tra   il   servizio   di  circuiti  di
interconnessione  e  quello  di  linee  affittate, ha sottolineato il
duplice   ruolo   che  queste  ultime  ricoprono  nel  mercato  delle
telecomunicazioni: da un lato, esse costituiscono un servizio rivolto
alla  clientela  finale  e, dall'altro lato, un fattore di produzione
necessario  agli  operatori di telecomunicazioni per offrire i propri
servizi   di   telecomunicazioni   in   concorrenza  con  l'operatore
notificato; in tal senso, le analisi effettuate hanno evidenziato una
particolare  correlazione  tra  le  dinamiche  dei prezzi delle linee
affittate   e   la  diffusione  di  servizi  Internet,  nel  contesto
nazionale.
  L'Autorita'  e' quindi intervenuta sulle condizioni economiche e di
fornitura  dei  servizi  di  linee affittate, in prima istanza con la
delibera  n.  711/00/CONS,  ha approvato le condizioni economiche di'
«... collegamenti    diretti   analogici   e   numerici   in   ambito
nazionale ...»   (in   altri   termini,  l'offerta  retail  di  linee
affittate) ed il relativo Service Level Agreement (SLA).
  In  una  seconda  fase,  anche  sulla base delle indicazioni emerse
della  consultazione  pubblica  di  cui  alla delibera n. 89/0l/CONS,
l'Autorita',  con  la  delibera  n. 393/01/CONS ha ritenuto opportuno
introdurre   in  capo  a  Telecom  Italia  l'obbligo  di  predisporre
un'offerta  wholesale  di  linee  affittate,  dedicata agli operatori
licenziatari  ed  autorizzati,  a  condizioni  migliorative  rispetto
all'offerta   retail,   prevedendo   la   pubblicazione,   da   parte
dell'operatore  notificato,  di  un  listino relativo alle condizioni
economiche  wholesale per i servizi di linee affittate; la successiva
delibera   n.   59/02/CONS   ha  approvato  l'offerta  «wholesale  di
collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale».
  In  sede  di applicazione dell'istituto del significativo potere di
mercato  per  l'anno  2000  e  2001,  l'Autorita'  con le delibere n.
350/02/CONS e n. 160/03/CONS ha confermato Telecom Italia quale unico
soggetto  avente  significativo  potere  di mercato nel mercato delle
linee affittate. In particolare, la delibera n. 160/03/CONS riferisce
che,  con  specifico  riguardo  al  mercato  delle  linee  affittate,
l'operatore  e'  risultato detenere una quota di mercato superiore al
94%,  con  riferimento  al  fatturato  del  2001,  e pari al 90%, con
riferimento  al  fatturato del 2002. In relazione alla presenza di un
certo grado di concorrenza a livello locale, verificato relativamente
alle principali aree urbane, l'Autorita' ha inoltre ritenuto che tale
grado di concorrenza non fosse tale da giustificare segmentazioni del
mercato  su  base geografica ed ha confermato la dimensione nazionale
del mercato delle linee affittate.
  Si  evidenzia  da  ultimo  che  il  nuovo  quadro regolamentare, in
particolare  la  direttiva  2002/21/CE  (la  cd. «direttiva quadro»),
dispone espressamente che gli Stati Membri mantengano le obbligazioni
vigenti  in base alla normativa nazionale - sia in materia di servizi
intermedi,  sia  di  servizi  finali - sino a quando essi non abbiano
completato   le   analisi   di  mercato  previste  dal  nuovo  quadro
regolamentare   (art.   27,  rubricato  «disposizioni  transitorie»).
Parimenti,  e  con  specifico  riferimento alla disciplina dei prezzi
finali,  l'art.  16,  comma 1,  della  direttiva 2002/22/CE (Servizio
universale)  prevede  che gli Stati membri mantengano in essere tutti
gli  obblighi  relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di
servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica, fino a
che  non  siano  state condotte le analisi di mercato di cui all'art.
16, comma 3, della direttiva 2002/22/CE.
2.  Gli  obiettivi  dell'intervento  regolamentare  e il procedimento
istruttorio.
  2.1.  I principali aspetti critici delle offerte di linee affittate
di Telecom Italia e gli obiettivi dell'intervento dell'Autorita'.
  L'esperienza  del  mercato  ha messo in luce alcuni aspetti critici
delle attuali condizioni di fornitura di linee affittate applicate da
Telecom  Italia. In particolare, gli operatori hanno segnalato alcune
incongruenze   nell'attuale   formulazione  delle  offerte  retail  e
wholesale  da  parte  di  Telecom  Italia, sia per quanto riguarda il
rapporto  tra le condizioni economiche praticate per le due tipologie
d'offerta,  sia  in  relazione  a  condizioni  di fornitura (tempi di
fornitura  e manutenzione; prestazioni accessorie associabili; schemi
di  sconto,  etc.)  tali  da  disincentivare l'accesso all'offerta di
servizi wholesale. L'Autorita' ritiene quindi opportuno un intervento
mirato ai seguenti aspetti:
    a) appare   in   primo  luogo  indispensabile  un  riesame  delle
condizioni  economiche  dei  servizi  di  linee  affittate di Telecom
Italia,  alla  luce  delle risultanze della contabilita' regolatoria,
nonche' del confronto con i prezzi praticati in Europa. Cio', al fine
di  verificare eventuali recuperi di efficienza conseguiti da Telecom
Italia   nel  periodo  in  esame  e,  conseguentemente,  di  valutare
l'effettivo  grado  di  orientamento  al  costo dei prezzi di Telecom
Italia.  Infine,  e  secondo  quanto  indicato nella comunicazione di
avvio   del   procedimento,   l'Autorita'   intende   effettuare  una
valutazione  della  necessita'  di introdurre le tariffe applicate ai
servizi   di   linee   affittate   all'interno   dei   meccanismi  di
programmazione dei prezzi massimi dei servizi intermedi e finali;
    b) in secondo luogo, l'Autorita' intende valutare se la struttura
dell'attuale offerta wholesale (in termini di categorie di circuiti e
prestazioni  aggiuntive) rispecchi effettivamente quella dell'offerta
retail,  cosi  come  richiesto  dalla propria delibera n. 393/01/CONS
(art 1, comma 2).
  2.2.  Le posizioni espresse dagli operatori e da Telecom Italia sui
principali temi istruttori.
  L'Autorita'  ha  disposto  l'avvio  di un procedimento di revisione
dell'offerta   di   linee   affittate   di  Telecom  Italia,  dandone
comunicazione  agli  interessati con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  82  dell'8 aprile  2003 e nel proprio sito web in data
1° aprile 2003.
  Nell'ambito   del   procedimento,   gli   uffici  istruttori  hanno
provveduto  ad  acquisire le posizioni degli operatori in merito alle
attuali  condizioni di offerta e le proposte di revisione, convocando
in  audizione  gli  operatori  e  le associazioni rappresentative dei
fornitori  di  accesso  ad  Internet,  nonche' Telecom Italia. Alcuni
operatori  hanno  inoltre  formalizzato  le proprie posizioni tramite
l'invio di contributi scritti.
  Nel  corso del procedimento, sono stati inoltre richiesti a Telecom
Italia     ulteriori    dati    ed    informazioni    di    carattere
economico-quantitativo,   ad   integrazione  e  dettaglio  di  quanto
rendicontato  nella  contabilita'  regolatoria della medesima Telecom
Italia.  Si  riportano  di  seguito  le  argomentazioni  proposte dai
soggetti intervenuti nell'istruttoria sui principali temi trattati.
    a) Condizioni economiche dell'offerta di linee affittate retail e
wholesale: la maggior parte dei soggetti intervenuti nel procedimento
ha  evidenziato  una  incoerenza  tra  le condizioni economiche delle
offerte  di  linee  affittate  retail  e wholesale. Su tali basi, gli
operatori   hanno   manifestato   la   necessita'  di  una  revisione
complessiva dei prezzi dei servizi di linee affittate, sia retail che
wholesale.  Gli  operatori  hanno  inoltre segnalato la necessita' di
rivedere  la metodologia di calcolo degli sconti a volume, al fine di
prevedere un sistema di calcolo basato sul totale della spesa da essi
sostenuta   nell'arco   dell'intero  anno  per  l'acquisto  di  linee
affittate retail e wholesale.
    b) Struttura   dell'offerta   wholesale:   gli   operatori  hanno
segnalato  che  l'assenza nell'offerta wholesale di alcune condizioni
previste  nell'offerta  retail  (ad es. lo sconto del 65% nel caso in
cui  una delle due terminazioni del circuito acquistato sia collocata
presso   una   centrale   Telecom  Italia;  la  disponibilita'  della
prestazione  aggiuntiva  di  rete  privata virtuale dedicata (RPVD)),
comporta,  in  taluni  casi,  una  maggiore  convenienza dell'offerta
retail  rispetto  a quella wholesale. Cio' giustifica, a parere degli
operatori,  lo  scarso utilizzo dell'offerta wholesale da parte degli
stessi.
  Telecom  Italia  rileva  che  prima della delibera n. 59/02/CONS le
condizioni economiche della generalita' delle linee affittate (retail
e  wholesale,)  erano  fissate  nell'unico listino prezzi definito ai
sensi della delibera n. 711/00/CONS, rivolto tanto agli utenti finali
quanto  agli  operatori  e  agli  ISP; con specifico riferimento allo
sconto  applicato  ai  circuiti con terminazione co-locata (soluzione
utilizzata di fatto dai soli operatori) ritiene che esso possa essere
escluso  dalle condizioni economiche retail ed incluso soltanto nelle
condizioni wholesale.
  Per  quanto riguarda il servizio RPV-D, Telecom Italia sostiene che
non  si'  tratti di un servizio intermedio, bensi' di una prestazione
aggiuntiva rivolta esclusivamente alla grande utenza retail.
    c) Condizioni   tecniche  e  procedurali  di  fornitura:  diversi
operatori  hanno  richiesto  una incisiva revisione del Service Level
Agreement (SLA) relativo alle condizioni di fornitura (provisioning,)
e  di  gestione  e  risoluzione  dei  problemi  tecnici  (assurance),
finalizzata ad assicurare:
      1.  la definizione di tempi di consegna per l'offerta wholesale
piu' brevi rispetto a quelli previsti nell'offerta retail;
      2.  il  calcolo  in  ore solari dei tempi massimi di ripristino
guasti, anche per i circuiti a 2 Mbit/s;
      3. l'introduzione di penali proporzionali al numero di ore e di
giorni di interruzione del servizio;
      4.  l'introduzione di un sistema di report per il calcolo delle
penali  e  di  meccanismi piu' vincolanti per la corresponsione delle
stesse;
      5.  l'introduzione  di  garanzie  sui  tempi  di disponibilita'
minima del circuito, su base armua o mensile.
  Telecom  Italia  ritiene  che  la  fornitura  di  SLA  migliorativi
rispetto  a  quelli  standard  debba rientrare nell'ambito di accordi
commerciali.
3.  Analisi  delle  condizioni  economiche  delle  offerte  di  linee
affittate retail e wholesale.
  L'analisi dei dati di contabilita' regolatoria dei servizi di linee
affittate  in  ambito  nazionale,  effettuata  mettendo a confronto i
risultati conseguiti nell'esercizio 2001 rispetto a quelli conseguiti
nei  due  esercizi precedenti, evidenzia un progressivo miglioramento
dei  risultati  economici.  Cio'  appare  conseguente,  nonostante le
diminuzioni  di  prezzo apportate dalla delibera n. 711/00/CONS, alla
riduzione  di  costi  della  struttura  commerciale ed ai recuperi di
efficienza  conseguiti.  Dai dati contabili esaminati emerge peraltro
una   disomogeneita'   dei   risultati   economici  conseguiti  nelle
differenti tipologie di linee affittate.
  L'Autorita'  ha inoltre svolto un esame delle condizioni economiche
dei  servizi  di  linee  affittate  in  relazione  alle condizioni di
offerta  applicate  negli  altri  Paesi  europei. A tal fine un primo
strumento  di analisi utilizzato e' stato esaminato il «Communication
Outlook 2003» dell'OCSE, di recente pubblicazione.
  Il  benchmark  elaborato  dall'OCSE  prende  in  considerazione tre
tipologie  di circuito: circuiti analogici (M1020), circuiti numerici
a 64 Kbit/s e circuiti numerici a 2 Mbit/s.

                                                            Tabella 2
                  OCSE: PANIERE DI LINEE AFFITTATE
                  IN AMBITO NAZIONALE, AGOSTO 2002

=====================================================================
Tipologia    del    circuito    M1020    64   Kbit/s   1.5/2   Mbit/s
---------------------------------------------------------------------
Austria....   490.999  373.843  1.770.219 Belgio....  533.936 430.624
1.753.417 Danimarca....  127.610 202.805 842.950 Francia....  515.453
433.800  1.904.103 Gemania....  302.331 338.989 1.609.628 Grecia....
253.032  290.698  1.633.266  Irlanda....   221.749  285.713 1.716.171
Italia....    403.607   414.815  2.392.583  Lussemburgo....   172.800
236.010    1.089.780    Olanda....     209.049    406.184   2.096.484
Portogallo....  443.112 378.745 2.584.705 Spagna....  477.621 425.045
2.816.252   Svezia....    72.962  259.322  558.405  Regno  Unito....
366.731   506.569  2.111.228  Media....   327.926  355.940  1.777.085
Differenziale teorico Italia - media europea....  23% 17% 35% .fo

    Fonte: OECD, Communications Outlook 2003 - Valori espressi in US$
-   Si rileva, peraltro, che il confronto sopra riportato rappresenta
solo  in  misura  parziale  il  posizionamento  dei  prezzi nazionali
rispetto alla media europea.

  Infatti,  nella  maggior  parte  dei  Paesi appartenenti all'Unione
europea la normativa vigente non prevede l'obbligo di predisposizione
di  un'offerta  di  linee affittate wholesale dedicata agli operatori
licenziatari   e   autorizzati  a  condizioni  economiche  differenti
rispetto  a  quelle  previste per i clienti finali. Inoltre, i valori
confrontati  si  riferiscono ai canoni annuali di un paniere composto
di   100  circuiti  di  differenti  lunghezze  e  non  considerano  i
contributi di attivazioni.
  Da   un  confronto  internazionale  relativo  ai  principali  Paesi
europei, emerge, inoltre, che il differenziale tra prezzi relativi ai
circuiti  numerici  praticati da Telecom Italia e la media aritmetica
dei  prezzi  praticati nei Paesi considerati risulta piu' consistente
per  le  lunghe  distanze;  in  altre  parole,  la  attuale  funzione
costo/distanza  non  mostra, al crescere della distanza del circuito,
le stesse riduzioni osservate in altri Paesi.
  Alla  luce  degli  elementi  emersi  dal  confronto internazionale,
l'autorita'   ha  svolto  una  analisi  dei  recuperi  di  efficienza
evidenziati   dai   dati   contabili   rilevando   l'opportunita'  di
intervenire sulle condizioni economiche praticate da Telecom Italia.
  L'Autorita',  coerentemente  con le scelte effettuate per i servizi
finali  di  telefonia vocale, ritiene opportuno utilizzare un sistema
di    programmazione   pluriennale   delle   variazioni   di   prezzo
dell'operatore  notificato  (price  cap)  determinato  sulla base dei
costi  del  servizio  e  dell'evoluzione prospettica degli stessi. La
completa  introduzione  del  sistema  di  cap  per i servizi di linee
affittate  non  potra' tuttavia che avvenire a valle delle analisi di
mercato previste dal nuovo quadro regolamentare comunitario.
  Nelle  more del completamento delle analisi di mercato, l'Autorita'
rileva  la necessita' di introdurre una riduzione che rappresenta una
primo  intervento,  non  rinviabile,  del  percorso  per garantire il
completo  grado  di orientamento al costo, percorso che dovra' essere
completato  attraverso  l'introduzione  dei  servizi  in questione il
sistema   di   programmazione   pluriennale,  tipicamente  di  durata
triennale,  dei  prezzi  massimi.  In  particolare,  sulla base delle
analisi   svolte  precedentemente,  l'Autorita'  ritiene  necessario,
nell'ottica  di  un meccanismo di programmazione su base pluriennale,
prevedere   una   riduzione  media  dei  prezzi  dell'offerta  retail
del-l'ordine del 5,25%.
  Inoltre,   in   considerazione   dello   specifico  disallineamento
evidenziato  dal  confronto  internazionale  e  dai dati contabili in
relazione  ai collegamenti a 2 Mbits/s, l'Autorita' ritiene opportuno
che per tali servizi sia garantita una riduzione di almeno il 7 %.
  Tali vincoli di riduzioni si applicano sulla base delle consistenze
presenti  al  31 dicembre  2001 e dei prezzi dell'offerta standard di
cui alla delibera 711/00/CONS.
  Telecom  Italia  puo'  inoltre  prevedere  condizioni migliorative,
legate  ad  esempio  ai  volumi  di  spesa dei clienti ed alle durate
contrattuali;   le   eventuali   riduzioni   di   prezzi  connesse  a
all'introduzioni  di sistemi di sconto non sono computate ai fini del
rispetto  dei  vincoli  di  riduzione imposti per l'offerta standard.
Tali condizioni dovranno inoltre essere articolate, in relazione alle
diverse tipologie di servizio, in misura coerente con le riduzioni di
prezzo che saranno applicate all'offerta standard.
  Relativamente   alle   condizioni   di   offerta   agli  operatori,
l'Autorita' ritiene opportuno ribadire quanto previsto dalla delibera
n.  393/01/CONS  in  merito alla necessita' di predisporre un'offerta
wholesale  che venga resa disponibile agli operatori sia licenziatari
che  autorizzati. L'offerta wholesale dovra' quindi avere la medesima
struttura  dell'offerta  retail  in  termini di tipologia di circuiti
offerti,  di  eventuali  classi  di  sconto  previste  e di servizi e
prestazioni  aggiuntive.  Le  condizioni  economiche  di tale offerta
dovranno essere stabilite applicando una riduzione all'offerta retail
che  tenga  conto  dei costi evitabili, ovvero nella fattispecie, dei
costi di commercializzazione e gestione del cliente finale.
  Per  quanto  attiene al differenziale retail-wholesale, l'Autorita'
ritiene, sulla base delle valutazioni delle condizioni complessive di
replicabilita'   delle   offerte  e  delle  analisi  di  contabilita'
regolatoria  che  la  misura  del 12 % sia adeguata in considerazione
della stima dei costi evitabili.
  Tale  valore  di  riduzione  dovra'  applicarsi  puntualmente  alle
condizioni economiche previste nell'offerta retail per ogni tipologia
di  circuito  nonche'  alle  eventuali  condizioni  migliorative  (ad
esempio  classi  di  sconto)  che  l'operatore  notificato intendera'
definire nell'ambito dell'offerta retail.
  In  merito  agli sconti a volume, l'Autorita' ritiene opportuno che
Telecom  Italia,  al  fine  di  differenziare in misura piu' incisiva
l'offerta  wholesale  accessibile  agli  operatori  rispetto a quanto
disponibile   per   la   propria   clientela   finale,   elimini   la
differenziazione  tra  acquisti  retail ed acquisti wholesale ai fini
del  raggiungimento  delle soglie previste per accedere al sistema di
sconto.
  L'Autorita'  ritiene inoltre che le riduzioni applicate nell'ambito
dell'offerta  retail,  giustificate  obiettivamente  sulla  base  dei
risparmi  dei  costi,  debbano  essere riconosciute anche nell'ambito
dell'offerta  wholesale.  Si  tratta  in  particolare delle riduzioni
riconosciute  nel  caso di contratti di durata pluriennale (basate su
effettive  economie sui costi legate alla possibilita' di distribuire
su  un  arco  temporale  piu' lungo i costi fissi) ovvero del caso di
circuiti in cui uno dei due punti terminali coincide con una centrale
Telecom Italia (basate in questo secondo caso sull'utilizzo di minori
risorse  impiantistiche).  In  questo  contesto  risulta coerente con
quanto   sopra   esposto,   l'inserimento,  all'interno  dell'offerta
wholesale   anche  di  prestazioni  aggiuntive  quali  l'RPV-D  e  la
diversita'  di instradamento. Tali prestazioni infatti, consentono di
conseguire  notevoli risparmi di costo di natura impiantistica ovvero
di realizzare servizi di qualita' analoga a quella offerta da Telecom
Italia  ai  propri  clienti e pertanto devono essere rese disponibili
anche agli operatori licenziatari e autorizzati.
  In  conclusione,  l'Autorita' ritiene che l'effetto congiunto delle
riduzioni  introdotte dal presente provvedimento per l'offerta retail
e   wholesale   sara'  quello  di  realizzare  un  maggior  grado  di
orientamento  al  costo  ed  il  sostanziale  allineamento dei prezzi
dell'offerta  nazionale  di circuiti affittati al valor medio desunto
dal confronto internazionale.
4. Condizioni tecniche e procedurali di fornitura.
  4.1 Condizioni di provisioning.
  Nel  corso  del  procedimento  e' stato segnalato che l'adozione di
tempi massimi di provisioning identici tra offerte retail e wholesale
puo' rappresentare un impedimento alla replicabilita' dell'offerta di
Telecom  Italia.  La  necessita' che i tempi di consegna dell'offerta
wholesale risultino migliorativi rispetto all'offerta retail e' anche
stata recentemente sottolineata dalla Commissione europea.
  L'Autorita', al fine di garantire agli operatori la possibilita' di
fornire  servizi  ai propri clienti in tempi confrontabili con quelli
di   Telecom   Italia  nel  rispetto  del  principio  di  parita'  di
trattamento,  ritiene  che  i  tempi massimi di consegna previsti per
l'offerta wholesale debbano essere ridotti rispetto a quelli previsti
per  l'offerta retail di un tempo congruo a consentire agli operatori
di espletare le attivita' di propria competenza.
  Tali  condizioni di provisoning devono essere garantite per ciascun
circuito  ed  indipendentemente  dal numero di circuiti acquistati. I
livelli  di  penale  per  il  provisioning restano quelli definiti in
tabella  3  dell'allegato  B  della  delibera  n. 711/00/CONS, dove i
ritardi  sono  calcolati  rispetto  ai  tempi massimi di consegna che
saranno previsti per l'offerta wholesale.
  4.2 Condizioni di assurance.
  L'Autorita'  ritiene  che  i  circuiti  a  2  Mbit/s,  dato il loro
frequente   utilizzo   in  applicazioni  ad  elevata  disponibilita',
richiedano   condizioni   di  assurance  migliorative  rispetto  alle
attuali.  Appare pertanto opportuno che Telecom Italia estenda a tali
circuiti le garanzie di assurance previste attualmente per i circuiti
a  capacita'  maggiore  adottando,  anche  in  questo  caso, tempi di
ripristino in ore solari. L'Autorita' ritiene che i livelli di penali
sui  tempi  di ripristino gia' definiti dalla delibera n. 711/00/CONS
siano  adeguati  a garantire le condizioni di assurance per l'offerta
wholesale  e che, pertanto, vadano ripresi nel relativo Service Level
Agreement di base.
  Al  fine  di  garantire certezze sulla disponibilita' dei circuiti,
l'Autorita'  ritiene necessario che Telecom Italia, oltre a garantire
il  rispetto  delle  specifiche  condizioni  di  assurance, introduca
garanzie  puntuali anche sui tempi massimi di indisponibilita' annua.
Si  noti che tali garanzie vengono gia' fornite, anche per le offerte
standard  di  Service  Level  Agreement, in diversi Paesi europei con
tecnologie  ed  infrastrutture  simili a quelle italiane (ad esempio,
con  riferimento  ai succitati circuiti a 2 Mbit/s, le percentuali di
tempo  di  disponibilita'  annua  garantita in Francia, Inghilterra e
Germania risultano rispettivamente del 99.77%, 99.85% e 98.80%) e con
il  corredo  di adeguate penali in caso di indisponibilita' superiori
rispetto al limite garantito.
  L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia riformuli
i propri contratti standard di Service Level Agreement, introducendo,
per ciascuna tipologia di circuiti, garanzie per ciascun circuito sul
numero  massimo  di ore solari annue di indisponibilita' coerenti con
quelle  disponibili  in sede europea. Al fine di garantire i suddetti
vincoli  di disponibilita', l'Autorita' reputa necessario che Telecom
Italia  introduca penali commisurate al numero di ore solari annue di
indisponibilita' di ciascun circuito fornito.
  4.3 Offerta di Service Level Agreement migliorativi.
  Nei  Paesi  analizzati  nell'ambito  del  benchmark internazionale,
l'Autorita'  ha  rilevato  che  le rispettive offerte degli operatori
notificati prevedono differenti qualita' di servizio. In particolare,
in alcuni Paesi, i livelli di servizio migliorativi rispetto a quelli
standard  sono  offerti tramite la sottoscrizione di singole opzioni.
Ognuna  delle  opzioni  garantisce  il miglioramento di un differente
aspetto  delle  qualita'  del  servizio.  Le opzioni piu' comunemente
disponibili  prevedono  il  miglioramento  dei  tempi di consegna, il
miglioramento  dei  tempi  di  riparazione  ed il miglioramento della
disponibilita'   minima   garantita.   L'Autorita'   ritiene  che  la
formulazione  di  un  Service  Level  Agreement «premium», secondo le
descritte  modalita',  risulti  particolarmente  efficace  in  quanto
l'acquirente  dei  servizi  di  linee affittate, potendo aderire alle
singole  opzioni,  sostiene  unicamente  i costi relativi all'aspetto
della qualita' di servizio a cui e' interessato.
  L'Autorita'  ritiene  pertanto  che,  nel rispetto del principio di
trasparenza  e non discriminazione, l'offerta di opzioni migliorative
dei  tre parametri con cui si misura la qualita' del servizio (ovvero
tempi  di  consegna,  tempi di riparazione e disponibilita' annua del
circuito),  debba  costituire parte integrante delle nuove offerte di
linee  affittate retail e wholesale. Le singole opzioni devono essere
in   grado   di   soddisfare   le  esigenze  legate  alle  differenti
destinazioni  d'uso  dei  circuiti.  Le  condizioni  economiche delle
suddette prestazioni migliorative de Service Level Agreement standard
devono  essere  eque  e non devono costituire un disincentivo al loro
utilizzo.
  4.4 Fornitura di report periodici.
  L'Autorita',  al  fine  di superarare le criticita' segnalate dagli
operatori  in  merito  alla  applicazione  dei  meccanismi  di penali
automatiche,  disposti  ai punti 2 e 4 dell'allegato B della delibera
n.  711/00/CONS,  ritiene opportuno che Telecom Italia ridefinisca il
sistema dei report relativo ai processi gestionali di provisioning ed
assurance,  ivi incluse le informazioni relative agli effettivi tempi
di  disponibilita'  dei circuiti. A tal fine, appare utile avviare un
gruppo  di  lavoro  tra  operatori,  il  cui stato di avanzamento dei
lavori e le risultanze dovranno essere riportati all'Autorita'.
  Udita  la  relazione  del  commissario Paola Manacorda, relatore ai
sensi  dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                   Condizioni dell'offerta retail
  1.  La  struttura  della  nuova offerta retail assume a riferimento
l'offerta  disciplinata  dalla delibera n. 711/00/CONS, in termini di
categorie   di  circuiti  considerate  e  di  prestazioni  aggiuntive
(contributi e canoni aggiuntivi).
  2.  Telecom  Italia  riformula  la  propria offerta retail di linee
affittate   assicurando,   sulla   base  dei  volumi  complessivi  al
31 dicembre  2001  e  dei  prezzi dell'offerta retail standard di cui
alla delibera 711/00/CONS, una riduzione di spesa almeno pari a 5.25%
per l'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali.
  3.  Per  il  servizio  di  circuito  numerico  a velocita' pari a 2
Mbit/s, Telecom Italia assicura una riduzione almeno pari al 7 %.
  4.  Telecom  Italia,  nel riformulare tale offerta, puo' introdurre
condizioni   migliorative,   nel   rispetto   del  principio  di  non
discriminazione,  che  non  sono computabili ai fini del rispetto dei
vincoli di riduzione di cui ai precedenti commi 2 e 3.